E’ stata depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve.
Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge più favorevole al reo), ha
così annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante.
La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave.
Sarà così possibile acclarare se
il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive.
In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al più
quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.
A titolo esemplificativo, l'art. 133 del Codice Penale - intitolato gravità del reato: valutazione agli effetti della pena - impone al giudice, nell'esercizio del potere discrezionale attribuito dal precedente art. 132, di tener conto della gravità del reato desumibile ...dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.