Vaccinazioni obbligatorie: risarcimento danni e indennizzo

Vaccinazioni obbligatorie, risarcimento dei danni e indennizzo. Per i danni fisici o psichici patiti a seguito di una vaccinazione obbligatoria, il danneggiato ha diritto al risarcimento ed anche ad un ulteriore indennizzo.

Infatti, le vaccinazioni sono essenziali per quanto concerne la prevenzione delle malattie infettive. Con la vaccinazione viene somministrata, in modo controllato, una sostanza contenente batteri e virus morti o depotenziati. In seguito, il sistema immunitario risponde sollecitando l'organismo a produrre anticorpi.

Inevitabilmente, come ogni trattamento medico anche dalla vaccinazione possono derivare effetti indesiderati, di lieve entità o transitori ma anche gravi e permanenti. Proprio la suddivisione dei danni in prevedibili/evitabili e imprevedibili/inevitabili fissa il discrimine per la risarcibilità e indennizzabilità degli stessi.

Danni da vaccini obbligatori: come ricevere assistenza

L'Avv. Ezio Bonanni assiste per il risarcimento danno da vaccino tutti coloro che hanno subito un danno psichico o fisico derivato dalla vaccinazione obbligatoria.

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L'indennizzo ai sensi della L. 210/1992

La L. 210/1992 ha riconosciuto il diritto del paziente alla corresponsione di un indennizzo per il danno permanente da vaccinazione.

In principio, l'indennizzo veniva circoscritto alle vaccinazioni obbligatorie, in seguito alla pronuncia della Corte Cost. n. 107/2012 questo è stato esteso anche a quelle non obbligatorie ma "consigliate" dalle autorità sanitarie. 

L’art. 2 della predetta legge, concepisce un indennizzo costituito da un assegno reversibile per quindici anni, cumulativo con ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito e soggetto a rivalutazione annuale.

Nel caso in cui, poi, dal vaccino derivi la morte del danneggiato, l'avente diritto può optare per l'assegno reversibile di una somma di denaro una tantum.

A questo si aggiunge un ulteriore indennizzo, introdotto con la L. 299/2005 in favore dei soggetti attinti da complicanze irreversibili in seguito a vaccinazioni obbligatorie. La sua entità è nettamente superiore rispetto a quella dell'indennizzo ex L. 210/1992, essendo corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per altra metà ai congiunti che si siano occupati di lui in maniera prevalente e continuativa.

Tuttavia, i soggetti danneggiati da vaccinazioni che siano beneficiari dell'indennizzo ai sensi della L. 210/1992, aventi in corso un contenzioso giudiziale, devono rinunciare formalmente alla prosecuzione di esso per poter accedere ai benefici della Legge n. 299/05.

Il diritto all'indennizzo è soggetto ad un termine prescrizionale di tre anni e deve essere richiesto alla ASL di appartenenza. Sarà, poi, onere di quest'ultima inviare la relativa istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). Essa, poi, provvede a convocare l'interessato per essere visitato, essaminando la documentazione medica e predispopnendo il giudizio sulla integrazione del nesso causale tra l'infermità e la trasfusione. In tale giudizio vengono anche specificate la categoria di ascrizione dell'infermità e la tempestività della domanda.

Dalla data di notificazione del verbale al richiedente, decorrono trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso gerarchico al Ministero della Salute, o quello annuale per il ricorso giurisdizionale alla Sezione del Lavoro del Tribunale.

Risarcimento del danno da vaccinazione obbligatoria

Occorre evidenziare che l'indezzizzo introdotto dalla L. 210/1992 non esclude la sussitenza del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da vaccinazione obbligatoria ex art. 2043 c.c.. Il risarcimento presuppone, comunque, l'accertamento della responsabilità a titolo doloso o colposo. Quindi, un accertamento ulteriore rispetto all'indennizzo, ai fini del quale è sufficiente la dimostrazione di un danno irreversiile alla salute. Ciò si giustifica alla luce delle diverse ratio che caratterizzano i due emolumenti: una somma di denaro predeterminata dalla legge con funzione prettamente assistenziale nell'indennizzo contro la funzione risarcitoria e riparatoria del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.. 

Sebbene i due ristori abbiano natura diversa che li rende cumulabili e non alternativi, non possono in ogni caso determinare un ingiusto arricchimento patrimonile per il danneggiato. La somma eventualmente già erogata a titolo di risarcimento o indennizzo, allora, deve essere scomputata dalla somma totale liquidabile, in ottemperanza al principio della compensatio lucri cum damno.

Dunque, il soggetto danneggiato potrà sempre agire sia in termini civilistici del risarcimento del danno, sia intraprendendo la strada amministrativa per il riconoscimento del beneficio indennitario. La conclusione appare evidente se si considera anche che il danno da vaccinazione rappresenta una materia in costante evoluzione, posto l'aggiornamento delle leggi scientifiche, delle leggi e della giurisprudenza.

La giurisprudenza sul danno da vaccinazioni obbligatorie

La Corte di Cassazione civile, Sez. Lav., Sent. 16842/2016 riconosce al soggetto danneggiato da vaccinazioni obbligatorie un ulteriore indennizzo.

Un indennizzo, infatti, è riconosciuto ex L. 238/1997  ai soggetti che abbiano subito danni fisici e psichici a seguito di una vaccinazione obbligatoria. Tali danni, sebbene conseguenti ad un'unica noxa patogena, devono discendere da un quadro clinico patologico che interessi più distretti anatomo-funzionali.

Sul punto è intervenuta anche la L. n. 299/2005 il cui art. 1 riconosce alla vittima un ulteriore indennizzo corrispondente ad un assegno mensile vitalizio che ammonta a sei volte la somma percepita dal danneggiato ex art. 2 L. n. 210/1992. A questo si aggiunge il beneficio di un assegno una tantum, previsto dall'art. 4 della medesima legge, per il periodo compreso tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso. Quest'ultimo è corrisposto per la metà alla vittima e per l'altra metà ai congiunti che vi abbiano prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 268/2017, ha, poi, ampliato l'ambito di applicazione della L. 210/1992 anche ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di vaccinazioni non obbligatorie. Tuttavia, queste devono essere state incentivate dallo Stato.

L'orientamento ha trovato conferma anche nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sent. n. 11339/2018, la quale ha stabilito la retroattività della tutela dei danni per vaccinazioni aventi effetti degenerativi, anche per le vaccinazioni non obbligatorie. Non sarebbe legittimo pretendere che un soggetto metta a rischio la propria salute, a vantaggio della società, senza che la collettività sia disposta a condividere le conseguenze di tale rischio, in ordine agli art.. 2 e 32 Cost.

Infezione SARS-CoV2 e obblighi di tutela

L'infezione da Coronavirus, quando avvenuta in occasione di lavoro costituisce infortunio sul lavoro tutelato dall'Inail, a cui corrisponde l'erogazione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 42 co. 2 D.L. 18/2020. Non solo, in ordine agli obblighi del datore di lavoro, l'art. 29- bis della l. n. 40/2020 contro il rischio di contagio da Covid-19, stabilisce che il rispetto dei protocolli ivi contenuti rappresenta adempimento anche alle prescrizioni dell'art. 2087 c.c.

L'art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza del Lavoro), poi, pone a capo del datore di lavoro l'onere di mettere a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori che non siano immuni ad un particolare agente biologico. Essi devono in seguito essere somministrati dal medico competente.

Orbene, due decreti legge, in recepimento alla Direttiva Europea del 3 giugno 2020, UE 2020/739, hanno inserito il Covid-19 nel gruppo 3 degli agenti biologici, tra quelli più insidiosi.

L'art. 42 del D. Lgs 81/2008, in punto di inidoneità impone al datore di lavoro di individuare una mansione alternativa, equivalente o inferiore, che non esponga il lavoratore al rischio di contagio,quindi anche l'allontanamento dello stesso dal luogo di lavoro. Ad ogni modo è sempre consentito il ricorso all'organo di vigilanza ASL/ATS, entro 30 giorni. Se, tuttavia, il quadro organizzativo non consente di adibire il lavoratore ad altre mansioni, il datore di lavoro può optare per il licenziamento per giusta causa, essendo venuto meno il presupposto per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Si noti cha attualmente i licenziamenti sono però sospesi (sino a fine marzo 2021).

Le conseguenze del rifiuto alla vaccinazione

Non resta ora che esaminare le conseguenze del rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione Anticovid, posta l'indicazione del medico competente e la messa a disposizione del datore di lavoro del vaccino. Se, infatti, la legge non impone un obbligo di vaccinazione, agli obblighi del datore di lavoro corrispodono gli obblighi del lavoratore stesso. Infatti, egli ha l'onere di collaborare nell'esecuzione delle misure di sicurezza sul lavoro ex art. l'art. 20 del D. Lgs 81/2008. La norma, prevede tra gli altri l'obbligo di adempiere agli oneri a tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e osservare le disposizioni del datore di lavoro in materia.

Il rifiuto: indennizzabilità e risarcimento del danno

In caso di rifiuto del lavoratore, sempre il medico competente, dovrà emettere il giudizio di inidoneità temporanea o permanente alla mansione correlata alla situazione epidemiologica.

Nella nota operativa del 1 marzo 2021, l'Inail si è espressa in merito al personale che non accetti di sottoporsi alla profilassi vaccinale. L'Istituto ha assicurato la tutela infortunistica in caso di contagio sul luogo di lavoro alla luce delle precise finalità di protezione del lavoratore, indipendentemente dai profili colposi della sua condotta.

Tuttavia, tale rifiuto, irrilevante in termini di idennizzabilità, può integrare un comportamento colposo idoneo a limitare o, finanche, escludere la responsabilità del datore di lavoro per il risarcimento del danno, che si sia attenuto al rispetto della normativa.

L'assistenza assicurativa è, invece, attività vincolata, pertanto slegata dalla disponibilità delle parti, così anche da quella dell'istituto erogatore stesso. Ciò è corente con il succitato art. 42 D.L. 18/2020 che considera la copertura Inail autonoma rispetto ai comportamenti dei lavoratori.

Tuttavia, la prestazione Inail resta esclusa nelle ipotesi di rischio elettivo, quelle in cui vi sia una scelta volontaria del lavoratore per scopi personali.

Esso, però, soggiace a precisi requisiti:

  • innanzitutto, l'atto volontario deve essere arbitrario, quindi estraneo alle finalità produttive;
  • inoltre, esso deve essere teso al soddisfacimento di esigenze meramente personali;
  • infine, deve esporre il lavoratore ad un rischio diverso da quello insito nelle mansioni lavorative tipiche.
Ciò, rende operante la copertura assicurativa Inail ai casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro. Spettano al lavoratore, dunque, le erogazioni per il danno alla salute e alla famiglia per la perdita del reddito, qualora ne subentri il decesso.
Non solo, se il contagio viene riconosciuto in quanto infortunio sul lavoro, le prestazioni Inail vengono erogate anche per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.