Home >> Vittime del terrosismo
Vittime del terrorismo: riconoscimento dei diritti. Infatti coloro che subiscono delle infermità in seguito ad attentati, ovvero ad azioni di carattere terroristico e della criminalità organizzata, hanno diritto alle tutele. Quindi, l'avv. Ezio Bonanni, grazie al suo impegno, ha ottenuto la tutela di queste vittime con l'accredito delle prestazioni previdenziali e risarcimento del danno.
L' Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ha ottenuto significativi risultati nella tutela delle vittime e dei familiari, loro superstiti.
Il parere legale, consulenza online dell'avv. Ezio Bonanni, è uno strumento fondamentale. Infatti, in questo modo, è possibile in forma scritta ottenere una consulenza legale che si configura come uno degli strumenti più importanti della tutela legale offerta dallo studio legale dell'avv. Ezio Bonanni.
Quindi con l'assistenza legale dell'avv. Ezio Bonanni è possibile ottenere la tutela delle vittime e dei loro familiari. Non solo per quanto riguarda i diritti previdenziali, ma anche per il risarcimento del danno.
Sono Vittime del Terrorismo e vittime della criminalità organizzata, coloro che subiscono un'invalidità permanente, per effetto di ferite, lesioni e quindi danni biologici, che possono determinare il decesso della vittima.
Quindi si tratta di vittime di atti di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, fatti delittuosi per finalità di associazione di cui all'art. 416 bis del codice penale (mafia).
Tutte queste vittime, se non hanno concorso, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittime del terrorismo e vittime criminalità organizzata.
Infatti, la loro estraneità, rispetto ai fatti, da diritto a tale riconoscimento. Fermo restando che in più occasioni le vittime sono proprio esponenti delle forze dell'ordine e appartenenti alla magistratura. Inoltre, rientrano in questa platea di vittime, coloro che hanno subito questi atti dopo essersi dissociati, ovvero nell'ambito di un contesto estraneo.
In questi casi, a fronte dell'invalidità permanente, ovvero in casi di ferite e lesioni, anche nella prevenzione o repressione dei fatti delittuosi sopra indicati, o in conseguenza dell'assistenza prestata, sussiste tale diritto.
Inoltre rientrano nella tutela coloro che sono vittime per avere svolto servizio nei casi in cui c'è flagranza di reato o di prestazione di soccorso.
In questi casi, sussiste la tutela dei diritti delle vittime e anche dei loro familiari.
La Vittima del Terrorismo o della criminalità organizzata ha diritto ad ottenere i relativi benefici. In caso di decesso, ci sono i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che hanno diritto alle stesse prestazioni. Sono considerati superstiti delle vittime del terrorismo:
Tutti i soggetti destinatari dei benefici Vittime del Terrorismo devono essere estranei alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali.
La domanda di riconoscimento di Vittima del Terrorismo devi essere presentata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari. In caso di residenza all'estero, la domanda va inoltrata tramite l'ufficio consolare. Quest'ultimo provvede a trasmetterla, unitamente alla documentazione necessaria, alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento.
Inoltre, coloro che formalizzano l'istanza devono dichiarare se hanno o meno percepito delle provvidenze pubbliche oppure il risarcimento del danno. Cosi le eventuali opzioni in caso di provvidenze non cumulabili o alternative. La domanda va presentata entro e non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Prefetto è tenuto ad esprimere un parere sulla natura delle azioni lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni (o decesso) e sugli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici.
Il parere del Prefetto deve essere trasmesso al Ministero dell'Interno, unitamente al rapporto e alla documentazione necessaria, e successivamente il Prefetto del luogo di residenza certifica la qualità di caduto a causa di atti di terrorismo.
Le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto una serie di benefici previdenziali e assistenziali:
La Vittima del terrorismo o i suoi famigliari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni. A tal fine, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre assistenza per:
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, può conferire l'onorificenza di 'Vittima del terrorismo' con la consegna di una medaglia in oro. Ciò in forza della legge 29 novembre 2007, n. 222 articolo 34 e successivo decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2008.
Questa onorificenza può essere conferita ai cittadini italiani appartenenti o meno alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, che per le loro idee e per il loro impegno morale siano stati colpiti dalla eversione armata.
I feriti e i familiari dei deceduti aventi diritto possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento alla prefettura di residenza della vittima o direttamente al Ministero dell'Interno, anche tramite l'Osservatorio Nazionale Amianto (associazione vittime del dovere e associazione vittime del terrorismo, oltre che vittime dell'amianto).
Al termine dell'istruttoria, le istanze sono esaminate dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell'Interno.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017 del 30.08.2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare all'orfana di una vittima del dovere le prestazioni dovute, con parificazione alle vittime del terrorismo. In base all'art. 2 L. 407/1998:
"l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere (vittime del dovere assegno vitalizio), dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso del Sig. Roffeni Tiraferri Giovanni (20.08.2013)".
Grazie all'assistenza dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni è stata ottenuta sia la parificazione alle vittime terrorismo che il riconoscimento del principio in base al quale le prestazioni sono dovute anche se l'orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto.
Le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni sono state accolte dal Tribunale di Cagliari (sentenza n. 917/2016), poi impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari (Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17), coerentemente con la giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., sentenza n. 7761/2017).
L'Avv. Ezio Bonanni si batte da anni affinché il legislatore intervenga e favorisca l'erogazione di prestazioni vittima del dovere ai famigliari non a carico fiscale del deceduto da parte del Ministero della Difesa, come riportato anche dall'articolo Lo Stato pugnala i famigliari delle vittime del dovere, apparso l'11/01/2018 sul Giornale dell'Amianto (per le news vittime del dovere: Giornale dell'Amianto - Forze Armate).
La speciale elargizione è l’indennizzo economico una tantum riconosciuto a coloro che sono vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale sia internazionale dei quali sono stati vittime cittadini italiani e i loro familiari, anche superstiti.
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che hanno subito un’invalidità permanente e i loro superstiti, hanno diritto alla cosiddetta speciale elargizione, per l’importo massimo di € 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità, per un importo di € 2.000 per ogni punto di invalidità.
Il coniuge (di cittadinanza italiana) o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado cittadini italiani, superstiti, possono scegliere l’assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione nella misura pari a 309,87 € mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre; a 193,67 € mensili, se i destinatari sono quattro o cinque; e in misura pari a 154,94 € mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque (art. 5 legge 308/1990).
La L. 206/2004, art. 2, co. 1, ha stabilito che le vittime del terrorismo hanno diritto ai benefici di cui all’art. 2 legge 336/70, cioè l'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile. L'incremento riguarda sia la liquidazione della misura delle pensioni dirette dell'invalido o, in caso di suo decesso, del coniuge e degli orfani, che dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equivalente (buonuscita, indennità premio di servizio ecc).
Hanno diritto a tale maggiorazione pensionistica/previdenziale, anche coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore della L. 206/2004 (26 agosto 2004). Questo beneficio è riservato anche ai lavoratori del settore privato, con il particolare procedimento di cui alla circolare INPS 113/2005, tenendo conto che la L. 336 è invece riservata ai lavoratori del pubblico impiego.
Per i dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilita' che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007 in luogo del 7,5% e a prescindere da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si deve tener conto della percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale, immediatamente superiore e quella all’atto di pensionamento, se più favorevole, come recita l’art. Art. 2, co.1-bis legge 206/2004.
Le vittime del terrorismo con invalidità permanente causata da questi atti e al coniuge superstite e ai figli, anche se maggiorenni, hanno diritto all’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva.
Inoltre questo aumento figurativo, in mancanza, è erogato ai genitori, anche sui loro trattamenti diretti. Sia per aumentare l’anzianità pensionistica maturata, sia la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto e di ogni altro trattamento equipollente.
Il coniuge e i figli hanno diritto a tale beneficio previdenziale anche se il matrimonio è stato stipulato e i figli sono nati successivamente all’atto terroristico. Ciò salvo il caso in cui il beneficio sia stato riconosciuto, precedentemente al matrimonio o alla nascita dei figli, ai genitori della vittima.
L’attribuzione della maggiorazione previdenziale deve essere riconosciuta sia ai figli già venuti alla luce sia a coloro che sono nati successivamente.
Il coniuge ha diritto alla maggiorazione se vi era tale rapporto al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato, ove il divorzio sia successivo all’evento terroristico. La maggiorazione non può comportare il superamento del massimo dell’anzianità e del valore.
Le vittime del terrorismo che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, hanno diritto al pensionamento immediato con la prestazione che si calcola sulla base dell’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (art. 2 comma 106, lett. a) legge 244/07), maggiorata dai benefici di cui all’art. 2 della legge 336/70.
Questo diritto sussiste anche per coloro che hanno riportato un'invalidità pari o superiore al 25% ed hanno proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile (per il raggiungimento della quale possono essere anche fatti valere i 10 anni di maggiorazione contributiva).
I superstiti di vittima del terrorismo che ha riportato invalidità permanente pari o superiore all’80%, prima di tutto il coniuge e i figli minorenni, e quelli maggiorenni se ancora studenti (fino al 26° anno di età), hanno diritto a veder calcolata la pensione di reversibilità sulla base dell’ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius, senza alcuna riduzione collegata al reddito del beneficiario (tab. F della legge n. 335/95 - Circ. Inps 122/2007).
Le vittime del terrorismo ed i loro superstiti, a partire dal 1° gennaio 2018, subiscono il superamento del previgente criterio definito della clausola d'oro - previsto dall'articolo 7 della legge 206/2004 (Circ. Inps 122/2007). Secondo il quale la pensione dovesse essere adeguata costantemente al trattamento stipendiale corrisposto ai lavoratori in attività che si trovano in posizioni economiche corrispondenti e vi ha sostituito la rivalutazione fissa minima dell’1,25%.
I trattamenti pensionistici delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, sono esenti dall’IRPEF (articolo 3, co. 2 della legge 206/2004).
L'articolo 5, co. 4 della legge 206/2004 stabilisce che i familiari aventi diritto alla pensione ai superstiti, abbiano un trattamento di “doppia annualità” della pensione stessa. Il presupposto è che la vittima primaria sia portatore di un’invalidità non inferiore al 25%.
La doppia annualità è attribuita sia a coloro che sono titolari di pensione indiretta sia a coloro che sono titolari di pensione di reversibilità ed è comprensiva della tredicesima mensilità. I famigliari della vittima del terrorismo hanno, quindi, diritto a 26 trattamenti pensionistici. Tale somma è priva di esenzione fiscale e va quindi considerata nel reddito.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti vittime del terrorismo e coloro che ne sono superstiti, hanno diritto al trattamento, in misura equipollente, con una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91% ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5%, il tutto in un’unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
Le vittime del terrorismo, che hanno subito ferite o lesioni, quale conseguenza dell’atto terroristico, con un grado invalidante non inferiore al 25% maturano il diritto agli assegni mensili.
Quindi, prima di tutto lo speciale assegno vitalizio dell’importo di € 1.033 mensile, con perequazione automatica ai sensi dell’art. 5, co. 3 della legge 204/2006.Poi l'assegno vitalizio mensile, in questo caso dell'importo di €500. L'assegno vitalizio, sia quello speciale che ordinario, è la provvidenza economica, l’indennizzo continuativo, che è erogato alla Vittima del terrorismo a condizione che abbia una infermità non inferiore del 25%.
Quindi questo trattamento è non reversibile ed esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), perequato annualmente.
Quindi questa prestazione si somma alla speciale elargizione e agli altri trattamenti (pensione, pensione privilegiata, etc.). L’importo dell’assegno vitalizio è di € 500 mensili anch'esso non reversibile e soggetto a perequazione automatica (Art. 2, legge 407/1998).
Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, tutte le prestazioni (speciale assegno vitalizio ed assegno vitalizio), sono concessi anche al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una lesione non inferiore al 50%, (art. 5, co 3-bis della legge 206/2004), anche nel caso di matrimonio successivo e di figli nati dopo l’evento terroristico, ad eccezione del caso in cui tali prestazioni siano state erogate all’ex coniuge e ai figli nati da un precedente matrimonio.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, insieme all'Osservatorio Nazionale Amianto (associazione vittime del dovere e vittime del terrorismo), ha ottenuto significativi risultati anche nella difesa dei militari vittime di malattie asbesto correlate, con il riconoscimento di vittima del dovere e di causa di servizio, la liquidazione delle prestazioni e il risarcimento dei danni, oltre alla equiparazione ai fini previdenziali e assistenziali alle vittime terrorismo.
Di seguito l'intervento della Dott.ssa Renata Roffeni, orfana di vittima del dovere, assistita dall'Avv. Ezio Bonanni, durante la conferenza dello scorso 6 novembre 2018 organizzata dall'ONA.