La causa di servizio qualifica le lesioni e infermità e il danno biologico per malattie professionali per servizio nel pubblico impiego non privatizzato. Quindi per i dipendenti pubblici non assicurari con l'inail, generalmente dipendenti del Ministero della Difesa e del comparto sicurezza.
Per ottenere il riconoscimento di causa di servizio, si deve dimostrare che il danno biologico, oppure la morte, in caso di decesso, con le attività di servizio. Ottenuto il riconoscimento, la vittima, in caso di morte i suoi familiari, possono chiedere ed ottenere la pensione privilegiata, l'equo indennizzo e il risarcimento del danno.
L'Avv. Ezio Bonanni, con il suo studio legale, fornisce consulenza legale on-line per tutti quei dipendenti pubblici vittime di malattia professionale o di infortuni sul lavoro. Quindi tutti coloro che hanno subito lesioni che ritengono possano essere conseguenza del servizio possono chiedere il parere legale on-line dell' avvocato Ezio Bonanni.
Il pubblico impiego non privatizzato è regolato, ancora, dalle precedenti norme, poi riformate con la L. 214/2011. Infatti con la riforma per causa
di servizio, salvo rare eccezioni, é stata introdotta la tutela INAIL per tutti i lavoratori, compresi quelli del pubblico impiego.
Quindi, la categoria dei dipendenti pubblici cui si applica la precedente regolamentazione normativa per il riconoscimento di malattia professionale, è residuale.
Quindi la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito delle deroghe. Cosi per il “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”, è stato mantenuto il precedente regime e non l'assicurazione Inail.
Dunque per malattia per causa di servizio dipendenti pubblici deve essere, ancora, applicata la precedente normativa di riconoscimento della causa di servizio benefici previdenziali sono:
Per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica rimane comunque garantita la tutela Inail assicurata in alcune fattispecie (art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985).
La tematica dei rapporti tra causa di servizio e tutela INAIL è stata affrontata anche da ONA TV, la TV dell'amianto. Tra i molti approfondimenti, quello relativo al rischio e alle tutele per i vigili del fuoco.
Così, nella decima puntata di ONA TV, 'Vigili del fuoco e rischio amianto, il caso Marche', è stato evidenziato come i vigili del fuoco siano una delle categorie più a rischio.
Oltre al rischio infortuni, anche quello legato all'esposizione a molti cancerogeni, tra i quali l'amianto. Questi ultimi sono privi della tutela INAIL e per ottenere l'indennizzo debbono attivare la richiesta al fondo assicurativo.
Tuttavia in questo modo non possono beneficiare delle principio della presunzione di origine professionale, che ne facilita riconoscimento. Per cui la richieste di Ona e dell'avv. Ezio Bonanni di poter applicare anche per loro l'onere della prova a carico dell'amministrazione.
Il tutto senza abolizione del sistema delle cause di servizio tabelle per la quantificazione del danno biologico. Sempre con il diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere.
Quindi applicando anche alla causa di servizio le presunzioni delle tabelle INAIL, si renderebbe più agile il riconoscimento dei diritti delle vittime. In altre parole, il fatto stesso inserimento nella lista I dell'INAIL eviterebbe questa discriminazione dei dipendenti pubblici non privatizzati.
Secondo l'attuale procedura, presentata la domanda di riconoscimento di causa di servizio, l'onere della prova del nesso causale a carico del dipendente pubblico, senza alcuna presunzione di origine.
Quindi, il riconoscimento di causa di servizio, come procedura, deve essere azionata per:
In questo modo è previsto il corrispettivo della Pubblica Amministrazione, di quello che nei rapporti di impiego privato è noto come infortunio sul lavoro. Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio (ambiente, condizioni di lavoro, esposizione a cancerogeni, etc.).
Quindi è riconosciuta la causa di servizio anche in via concausale, ovvero anche se il servizio abbia concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni.
Con il riconoscimento del rapporto causale è possibile ottenere una causa di servizio ed un equo indennizzo con le relative prestazioni economiche.
Causa di servizio ed equo indennizzo: per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica rimane comunque garantita la tutela Inail assicurata in alcune fattispecie (art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985).
In caso la Pubblica amministrazione non proceda d’ufficio per l’accertamento di dipendenza da causa di servizio, la vittima può farne richiesta autonomamente. Può presentare la domanda amministrativa, anche per ottenere l’invalidità di servizio e l’equo indennizzo o la pensione per causa di servizio.
La richiesta va presentata presso l’ufficio o il comando presso il quale lavora o presta servizio entro 6 mesi, dalla data in cui si è verificato l’infortunio. Il termine di 6 mesi, è valido dall’evento dannoso o da quando ha preso consapevolezza di essere malato delle patologie riconosciute per causa di servizio.
In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.
Nella domanda causa di servizio, vanno allegati tutti i documenti medici rilevanti, per dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e lesione subita. Quindi, va indicato:
Oltre la Commissione Medica Ospedaliera, grazie al D.P.R. 461/01 è possibile adire anche la Commissione Medica presso la ASL, comitato di verifica per le cause di servizio. La richiesta deve partire dall' Amministrazione di appartenenza, anche precedentemente competente.
Questi organi, devono innanzitutto accertare il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità subita, anche a titolo di concausa. Il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" - art. 64, D.P.R. 1092/73.
L’amministrazione competente, inoltra la domanda causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che procede visitando la vittima.
In seguito, stabilisce l'idoneità al servizio, l'entità della menomazione e l'ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81. Per farlo, consulta la percentuale del danno nelle tabelle delle cause di servizio. Di seguito sarà possibile consultare la tabella della causa di servizio A e tabella B causa di servizio.
Tabella causa di servizio A: nella causa di servizio A sono comprese le infermità per causa di servizio con determinate percentuali, in particolare (tabella A causa di servizio):
La causa di servizio tabelle è questo sistema che identifica il danno biologico, ovvero la lesione all'integrità psicofisica, non sulla base della percentuale, bensì su gruppi di percentuali (causa di servizio tabelle).
La Tabella causa di servizio B: che attiene a casi di infermità entro il 20%. In questo contesto, non si applica più la suddivisione in categorie, per cui, è dovuta l'una tantum. In sostanza, la prestazione previdenziale si esaurisce nel versamento unico di una somma di denaro. La procedura è sempre la medesima.
Si giunge all’accertamento definitivo, con il parere delle Commissioni Mediche, che deve essere poi confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio.
Infine, con un decreto dell’Amministrazione pubblica, a cui appartiene il dipendente, è ratificato. Segue, quindi, il provvedimento di liquidazione dell'una tantum. Va osservato che le prestazioni per causa di servizio che non superano il 20% non sono cumulabili ai fini del riconoscimento delle maggiori prestazioni oltre l'una tantum.
Inoltre, nel caso in cui le menomazioni colpiscano lo stesso organo o funzione, la valutazione complessiva deve essere ascritta all'8° categoria della tabella A.
In caso di parere negativo, oppure di valutazione medico legale non condivisa, a questo punto è possibile procedere, ancora, in sede amministrativa. In più, rimane impregiudicata la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
In questi casi, la giurisdizione è del TAR con riferimento all'equo indennizzo causa di servizio, della Corte dei Conti per la previdenza, del Giudice del Lavoro per il risarcimento del danno biologico.
Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una: "predisposizione del dipendente alla patologia". A tal fine è necessario che:
La vittima di causa di servizio ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. Se l'invalidità per servizio rientra invece, nelle prime sei o ultime due categorie, stabilite dalla legge, ha diritto all'incremento dell'1,25%.
Gli invalidi per servizio, che rientrano nelle prime quattro categorie, possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Questo è possibile fino al limite massimo di 5 anni.
Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio ha diritto anche all’equo indennizzo e agli altri benefici. L’equo indennizzo, è una prestazione una tantum di entità variabile, corrisposta dal datore di lavoro a seconda della gravità delle patologie riconosciute come causa di servizio.
L'importo dell'equo indennizzo è quantificato in base: alla malattia per causa di servizio, alle funzioni, al livello retributivo del richiedente, al momento della presentazione della domanda.
Per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo è necessario presentare una domanda alla stessa amministrazione. Ciò nel termine di sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio, o dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Quindi è preferibile presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento di causa di servizio, che quella di equo indennizzo, con un unico atto.
Infatti in caso di domanda "non tempestiva", si estingue il diritto all' equo indennizzo, anche se è riconosciuta la causa di servizio.
Per ottenere la liquidazione causa di servizio equo indennizzo e altri benefici causa di servizio, è necessario mostrare:
Se viene riconosciuta la pensione causa di servizio, pensione privilegiata comparto sicurezza, l'equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. Invece l'equo indennizzo é corrisposto per intero, in caso di riconoscimento del solo diritto all'indennità una tantum .
In caso di causa di servizio aggravamento della lesione, causa di servizio, è possibile presentare domanda aggravamento causa di servizio. In questo caso, 5 anni dal provvedimento, si può chiedere la revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461).
Pensioni privilegiate per causa di servizio: il dipendente pubblico che, a causa della malattia o della lesione subita, per fatti di servizio, ha subito danno biologico con inabilità assoluto permanente ha diritto alla pensione privilegiata.
La pensione privilegiata per causa di servizio, é erogata in favore della vittima. Invece, in caso di decesso, causa delle stesse infermità per cause di servizio riconosciute, è costituita in favore dei superstiti.
La domanda amministrativa deve essere presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio, o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non sono previsti limiti di tempo, per chiedere la pensione privilegiata, se si è già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.
Per la pensione di invalidità, a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio, è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa. Per le pensioni privilegiate per causa di servizio, invece, è necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato.
Condizione fondamentale è che il servizio sia la causa o concausa preponderante, per l'insorgenza della malattia causa di servizio, o della lesione (o della morte).
In caso di riconoscimento di causa di servizio, la vittima ha diritto ad alcuni benefici come assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria.
I dipendenti pubblici dei ministeri, mantengono il posto di lavoro, fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio per dipendenti pubblici.
Causa di servizio scuola: i dipendenti pubblici della scuola, hanno diritto alla causa di servizio se hanno contratto malattie riconosciute causa di servizio.
I dipendenti pubblici, mantengono il posto di lavoro e percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi. I dipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici, conservano il posto e percepiscono l'intera retribuzione. Questa condizione è valida fino a guarigione avvenuta, a patto che questa avvenga entro 36 mesi.
Il tema fondamentale del riconoscimento della causa di servizio si lega anche ad ulteriori diritti, oltre equo indennizzo e pensione privilegiata. Infatti, nel caso in cui ci sia lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto dello status di vittima del dovere.
In più, in caso di danni alla salute (danno biologico), per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e altri cancerogeni, si concretizzano quelle condizioni di per equiparazione vittime del dovere. Questo riconoscimento presuppone una serie di altri diritti.
Sono vittime del dovere coloro che hanno contratto queste infermità di causa di servizio in una delle attività di cui all'articolo 1 comma 563 della legge 266 del 2005. Tra queste ultime le attività di tutela dell'ordine pubblico di Soccorso pubblico.
Inoltre, ci sono tutta una serie di altre fattispecie per le quali sussiste il diritto al riconoscimento dello status di equiparato a Vittima del dovere. In particolare quelli relativi alla tutela delle vittime che hanno svolto servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.
Infatti questa fattispecie è regolata dall’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Quindi, quando vi è una causa di servizio per esposizione ad amianto ad altri cancerogeni, sussiste questo status.
Così per le le vittime di malattie asbesto-correlate, causate dalle fibre di asbesto, amianto, e di quelle per esposizione a nanoparticelle e radiazioni dovute ai Inoltre, rilevano anche le esposizioni alle nanoparticelle e le radiazioni dovute ai proiettili uranio impoverito.
In giurisprudenza: Cassazione, sezione lavoro, n. 4238/2019; Cassazione, sezione lavoro, 20446/2019; Cassazione, sezione lavoro, 14018/2020.
Con il riconoscimento della causa di servizio, è dovuto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, se il danno biologico è legato all'esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni.
In questo caso, la vittima, ha diritto al suo riconoscimento. Quindi alla liquidazione di una serie di altre prestazioni: speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, e ad altri riconoscimenti.
L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto questi riconoscimenti, perché ha acquisito la prova di eposizione ad una serie di sostanze cancerogene. Non solo l'esposizione ad amianto, ma anche a benzene, radon, fumi, radiazioni. In molti casi queste esposizioni si sono verificate in missioni all'estero, come nel caso dei Balcani.
Nel caso in cui per le infermità o malattia professionale segua il decesso della vittima, sono i superstiti a poter esercitare i suoi diritti. Quindi a chiedere il riconoscimento della causa di servizio, ed eventualmente lo status di Vittima del dovere.
In più, i superstiti potranno subentrare nelle procedure già attivate e chiedere la liquidazione il loro favore di quanto già maturato dal defunto in vita.
I superstiti, quindi: il coniuge e i figli, e via via, hanno diritto prima di tutto alla pensione privilegiata di reversibilità e poi alle risarcimento di tutti i danni. Sia quelli iure hereditario, cioè quelli subiti dal defunto, sia quelli iure proprio , cioè quelli diretti, la malattia e la morte del loro congiunto.
In caso di riconoscimento di causa di servizio - malattia professionale e postumi da infortunio - si può chiedere il risarcimento di tutti i danni. Infatti le prestazioni previdenziali sono solo degli indennizzi.
Invece, il dipendente pubblico che è vittima di malattia professionale, ovvero, degli esiti invalidanti di infortunio, diritto al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Quindi, anche per i pubblici dipendenti non privatizzati, in caso di infortunio e/o malattia professionale sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni. Tra questi, anche i pregiudizi morali ed esistenziali, e il danno differenziale del danno biologico.
Sotto questo punto di vista, uno dei profili più rilevanti della casistica, è quello delle vittime dell'amianto nel pubblico impiego, per il quale lo studio legale ha una specifica specializzazione.
Tuttavia, la tutela del risarcitoria di tutti i danni subiti dal pubblico dipendente per causa di servizio estesa a tutta la casistica dei diversi episodi. Per il caso delle patologie causa di servizio correlate all'amianto:
In ogni caso, lo studio legale dell'avvocato Ezio Bonanni si sente sempre disponibile per rendere un parere gratuito e per iscritto. Con il parere legale gratis, la vittima potrà acquisire tutti gli elementi indispensabili per valutare come tutelare i propri diritti.