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Errore medico e malasanità: assistenza legale

L'errore medico causa danno alla salute del paziente, ne impedisce o ritarda la guarigione, provoca danno biologico e, in alcuni casi, la morte. In tutti questi casi di malasanità il paziente, ed anche i suoi famigliari, hanno diritto al risarcimento danni. Con la Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli) tutta la materia della responsabilità medica è stata codificata con un nuovo sistema di norme virgola che è meglio garantiscono il diritto del paziente ad ottenere la migliore assistenza medica, per la tutela della sua salute. 

Richiesta consulenza online

L'Avv. Ezio Bonanni, patrocinante in Cassazione e presso le altre magistrature superiori, ha già ottenuto significativi risultati nella tutela dei pazienti, vittime  malasanità con risarcimento danni. Lo studio legale Bonanni offre il servizio di assistenza legale con il suo team di avvocati online per le vittime di errore medico e malasanità, sia presso la sede fisica dello studio (Dove siamo) che online, per cui è sufficiente compilare il formulario:

risarcimento errore medico

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Errore medico: richiesta di risarcimento danni

Il personale medico e paramedico ha l'obbligo di assistere il paziente con diligenza prudenza e perizia (art. 1176 II comma c.c.). Solo in questo modo può essere tutelata la salute del paziente nel migliore dei modi, con la guarigione, o quantomeno con un significativo miglioramento delle sue condizioni di salute ed in ogni caso senza che ci sia un peggioramento legato ad errore medico. In tale categoria rientrano anche le ipotesi di ritardo nella diagnosi o scorrettezza della stessa.

Le strutture sanitarie  sono responsabili  per l'errore medico e per le condotte negligenti, imperite ed incapaci, dei loro sanitari, ed hanno perciò stesso l'obbligo, in solido, di risarcire tutti i danni di  malasanità. Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni acquisito  in più di 25 anni di attività professionale  una notevole esperienza nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori sanitari.

Lo studio legale dell'avvocato Ezio Bonanni acquisito esperienza anche nella tutela delle vittime  di emotrasfusione  e di somministrazioni di  emoderivati contaminati da sangue infetto:

Risarcimento danno per errore medico

L'errore medico dà diritto al risarcimento (risarcimento malasanitàdi tutti i danni:

  • Danno non patrimoniale malasanità 
    • biologico (lesione all'integrità psicofisica)
    • morale (sofferenza fisica e interiore)
    • esistenziale (per il peggioramento qualità della vita)
  • Danno patrimoniale malasanità
    • emergente
    • lucro cessante

Il paziente, che ritiene di essere vittima di errore medico e malasanità, proprio perché privo di cognizioni, per provare la negligenza e/o imperizia del medico (risarcimento danni per negligenza medica), poiché invoca la responsabilità contrattuale del medico e della casa di cura, deve dimostrare il danno e il nesso causale, e sarà la controparte a dover dimostrare l'esatto adempimento. Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni e l'ONA, hanno istituito il servizio di assistenza legale per i pazienti vittime di malasanità responsabilità medica. Per accedere a questo servizio si può chiedere l'assistenza legale.

Ci si può rivolgere allo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni anche attraverso lo sportello online consulenze legali, e l'Avv. Ezio Bonanni risponderà a tutti coloro che glie ne faranno richiesta.

Il medico deve dimostrare di aver adempiuto il suo obbligo, oppure che il peggioramento dello stato di salute del paziente è  legato a fattori eccezionali,  non imputabili alla sua condotta, in caso contrario, ha l'obbligo di risarcimento danni malasanità. Nel caso di risarcimento danni per malasanità, negligenza medica (risarcimento per malasanità), la quantificazione dei danni subiti dalla vittima (malasanità risarcimento danni, calcolo danno salute da errore medico),  è equitativa, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aventi ad oggetto i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni

Il diritto al risarcimento medico dei danni malasanità, si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.). Per i profili di responsabilità extracontrattuale, diversamente, il termine di prescrizione è quinquennale. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento malasanità inizia a decorrere da quando che il diritto può essere fatto valere, ex art. 2935 c.c., che corrisponde al momento in cui la vittima di malasanità era o poteva essere a conoscenza dell'evento (lesione alla sua salute) e del nesso causale, ovvero della reale portata giuridica del danno biologico subito, come riconducibile a condotte attive ed omissive del personale  medico e della Casa di Cura, titolari delle posizioni di garanzia, con rifermento alla normativa specifica (L. 24/2017; c.d. Legge Gelli malasanità) e dell'obbligo del neminem laedere e cioè della responsabilità c.d. aquiliana, che sanzione con l'obbligo del risarcimento qualsiasi danno ingiusto. Ne consegue che è da tale periodo che inizia a decorre il termine di prescrizione, decennale per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, e quinquennale per i profili di responsabilità aquiliana (risarcimento danni per negligenza medica).

Dipartimento Malasanità ONA

L'Avv. Ezio Bonanni  è anche Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, associazione APS per le vittime amianto e di errore medico (imperizia medica) e responsabilità medica. L'ONA ha istituito il Dipartimento Malasanità e risarcimento. Il servizio di assistenza dell'ONA comprende anche la tutela legale, di consulenza legale per risarcimento danni per negligenza medica e per responsabilità medica. Questo per ottenere il risarcimento del danno da malasanità (risarcimento danno medico) e per il risarcimento danni responsabilità medica (responsabilità medica risarcimento danni). Tutti coloro che  si ritengono vittime di errore medico per malasanità, possono richiedere l'assistenza medica, per casi di errore medico (errore medico risarcimento) e ritardi diagnostici per le malattie amianto. Per usufruire dell'assistenza medica e della tutela legale ONA per malasanità.

Errore medico e prova della colpa grave

Per ottenere il risarcimento danni malasanità (risarcimenti medici), tutti coloro che agiscono in giudizio (citazione errore medico) debbono dimostrare il danno, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute ovvero della mancata guarigione (evento -  danno medico - e nesso causale) siano riconducibili alla condotta del medico e/o della Casa di Cura  (il cosiddetto "nesso di causalità" - malasanità risarcimento danni). Per i profili di responsabilità aquiliana, l'onere della prova attiene anche al dolo (consapevolezza e volontà di arrecare danno) e alla colpa grave (negligenza, imprudenza ed imperizia - art. 43 c.p.). 

Diligenza generica e specifica

Non esiste nessuna norma di legge che contenga una distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato in caso di errore sanitario. L’obbligazione del medico è, quindi, una obbligazione sia di mezzi che di risultato, il cui contenuto è dato sia dall’obbligo di diligenza che dall’obbligo di informazione del paziente.

Il risultato non consiste esclusivamente nella guarigione del paziente, ma anche nel fornire al paziente tutte le cure richieste dalla specifica patologia che lo interessa tenendo conto del livello della scienza e della tecnica in un determinato settore, dell’età del paziente e della specifica difficoltà dell’intervento (Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 577/2008).

Il sanitario è altresì obbligato ad una diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, maggiore e più ampia di quella richiesta per l’uomo medio e non ad una semplice diligenza che si può pretendere da una persona mediamente avveduta e prudente (la c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Infatti, l’art. 1176, comma 2, c.c., recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”). 

La Corte di Cassazione, con una sentenza n. 17143/2012, ha precisato che con riferimento al medico, occorre distinguere tra una diligenza professionale generica (richiesta al medico di base o medico generale) ed una diligenza professionale specifica (richiesta al medico specializzato in un determinato settore). Quindi, se un paziente riporta una frattura e viene sottoposto alle cure di un medico di base, da quest’ultimo si pretenderà una diligenza sicuramente minore rispetto a quella richiesta ad un ortopedico.

Tale impostazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione anche recentemente. (Cass. Civ. sez. III, Ord. 30/11/2018, n° 30999)

Errore medico interventi di routine e interventi difficili

La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tra interventi difficili ed interventi facili o di routine.

In caso di errore sanitario in intervento facile o di routine, il medico risponde anche a titolo di colpa generica e di colpa lieve, mentre in caso di intervento difficile (con ampi margini di rischio, che richiede notevole abilità oppure che riguarda malattie estremamente rare o per le quali non è stata ancora sperimentata una terapia che porti alla guarigione), il medico incorre in responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave.

Errore medico e chirurgia estetica

In caso di errore in intervento di chirurgia estetica, il medico ha l'obbligo di risultato puro e semplice. In particolare: 

  • Trattamento di chirurgia estetica (Cass. Civ., Sez. III, n. 10014/94);
  • Trapianto di capelli (Tribunale di Roma, sentenza del 23.12.1996);
  • Sterilizzazione (Cass. civ. Sez. III, n. 9617/1999);
  • Cure odontoiatriche (Tribunale di Genova, sentenza del 15.04.1993).

Il contratto "non scritto" tra medico e paziente

Il rapporto che intercorre tra medico e paziente è sempre un contratto e va quindi applicata la disciplina sul rapporto contrattuale anche in assenza di un contratto scritto (art. 1218 c.c.), e ciò è stato ribadito nella c.d. Legge Gelli n. 24/2017, con cui è stata regolamentata la materia, e ribadito l'obbligo del risarcimento danni malasanità.

Anche in assenza di un contratto scritto, nel momento in cui gli viene affidato in cura il paziente, il medico è obbligato a tenere una condotta attiva e adempiere a un dovere generico di non arrecargli alcun danno, in virtù di un c.d. contatto sociale qualificato, che genera doveri di protezione del medico verso il paziente senza che sia necessario un contratto.

Tale ipotesi è assai diffusa nella prassi, dal momento che il paziente generalmente stipula un contratto di assistenza con una struttura sanitaria presso cui lavora il medico che lo prenderà in cura, che si obbliga formalmente a garantire alloggio, servizi di ristorazione e infermieristici e la custodia del paziente stesso. 

Conseguentemente, la vittima potrà agire per il risarcimento danni malasanità (risarcimenti danni medicisia nei confronti della struttura sanitaria (pubblica o privata) che del medico che lo ha preso in cura all'interno della stessa. Va precisato che non potrà essere risarcito due volte per lo stesso fatto poiché il risarcimento danni medici (risarcimenti malasanità risarcimento danni errore medico), ottenuto da uno dei due debitori (medico o struttura sanitaria) esaurisce la sua pretesa risarcitoria nei confronti dell’altro.

Errore medico e obbligo di informazione / consenso informato

L'obbligo di informativa è a carico del medico nei confronti del paziente e discende dalla natura contrattuale della responsabilità medica (anche senza formale contratto con il paziente). Questo obbligo caratterizza tutta la fase del rapporto con il paziente: quella preventiva, esecutiva della somministrazione della cura e quella successiva all'intervento medico. 

Di conseguenza, il medico è tenuto ad informare il paziente sia in fase di diagnosi che di indicazione della terapia da seguire, degli effetti, svantaggiosi e vantaggiosi, che ne possono scaturire, compresi quelli collaterali, delle probabilità di successo e della prospettiva di eventuali cure alternative. 

L'obbligo di informazione è indispensabile per esercitare il diritto al consenso informato del paziente, perché questo possa determinarsi con piena consapevolezza dei diversi percorsi terapeutici e dei rischi. Tutte le informazioni sono necessarie al paziente perché questo possa quindi scegliere in modo consapevole e libero se sottoporsi o meno ed in quali termini ad un determinato trattamento terapeutico e di autodeterminarsi in completa autonomia nella decisione riguardante la propria salute.

In passato, la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico costituiva causa di risarcimento danno malasanità (errore medico risarcimento danni - risarcimenti danni medici), solo nel caso in cui si fossero verificati danni alla salute del paziente in seguito a errore medico (errori medici risarcimenti), ma in questo modo il paziente non veniva tutelato adeguatamente. 

Approfondisci sul consenso informato:

I presupposti per il risarcimento danno malasanità

Più recentemente, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di informazione, ai fini dell'acquisizione del consenso informato, hanno costituito il presupposto per il risarcimento danno malasanità,  quale autonoma fonte di responsabilità medica, a prescindere dall'esito dell'intervento. 

La responsabilità medica malasanità per violazione consenso informato sussiste a prescindere da eventuali effetti lesivi per il paziente, e indipendentemente dalla correttezza dell'intervento: è infatti sufficiente che il paziente sia stato privato delle informazioni complete e necessarie per valutare consapevolmente ciò a cui doveva andare incontro, perché si configuri colpa medica.

In base a questo principio, ad esempio, è sicuramente responsabile il medico che abbia somministrato un antidepressivo al paziente (responsabilità medica e sanitaria), senza averlo preventivamente informato delle conseguenze cui quest’ultimo sarebbe andato incontro in termini di aumento di peso o di aumento del tasso di sonnolenza.

Quanto alla prova che deve fornire il paziente in un giudizio civile in cui contesti al medico responsabilità per violazione del consenso informato, non sarà il paziente a dover dimostrare che non è stato preventivamente informato, ma è il medico che deve fornire la prova di aver informato il paziente, attraverso l’esibizione di moduli prestampati di consensi informati debitamente sottoscritti.

Detta sottoscrizione non esonera però il medico dal fornire al paziente le informazioni adeguate verbali, che tengano conto del livello culturale ed intellettuale del paziente destinatario. 

Legge Gelli in materia di errore medico

La materia del risarcimento danni malasanità è regolata dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di responsabilità medica). In questo modo c'è stato il riordino della disciplina sulla responsabilità medica civile, contrattuale ed extracontrattuale. 

La legge n. 24/2017 prevede che il medico che provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. 

Fondo di garanzia per errore medico

Il Fondo di garanzia è istituito per la tutela dei diritti delle vittime errore medico (vittime malasanità). In questo modo, a fronte della  responsabilità sanitaria si accerta il dirittto al risarcimento danni (risarcimento salute - risarcimento danni sanitari).

Anche nel caso in cui ci sia un difetto di assicurazione, ovvero la mancata copertura assicurativa, la vittima otterrrà il risarcimento del danno. Così anche nel caso in cui la struttura sanitaria e il medico erano assicurati presso un'impresa in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo è alimentato con il versamento, da parte delle imprese assicuratrici, di un contributo annuale. 

Assistenza medica Coronavirus

L'Avv. Ezio Bonanni, in occasione dell'emergenza coronavirus, ha espresso apprezzamento per il personale medico. Ci sono delle state delle precise responsabilità per la mancata dotazione di dispositivi di protezione per i medici. Migliaia, tra medici e paramedici, hanno contratto l'infezione COVID-19, e molti sono già deceduti.

Per tali motivi, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, ha rimarcato la necessità di tutelare anche il personale sanitario con riferimento al rischio  Covid-19.

Infatti nelle prime fasi della pandemia, i sanitari erano privi dei presidi e quindi si sono ammalati e purtroppo molti di loro sono deceduti. In questo contesto, occorre ribadire che l'Avv. Ezio Bonanni e lo studio legale di cui è titolare ha sempre valorizzato l'operato dei sanitari. Infatti le azioni di risarcimento tutelano il paziente senza colpevolizzare il medico.