La pensione anticipata è uno dei trattamenti pensionistici erogato dall'INPS nella sua funzione, di cui all'art. 38 Cost. Questa pensione anticipata è contributiva. Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni assiste tutti i cittadini che ne fanno richiesta per la tutela dei loro diritti. Anche nel 2021, i requisiti della pensione anticipata INPS sono i medesimi.
La pensione anticipata INPS si matura con determinati requisiti, che sono stati modificati nel tempo. La disciplina normativa sconta tutte le problematiche legate al c.d. pareggio di bilancio, ovvero della sostenibilità finanziaria della misura previdenziale.
I lavoratori che avevano la c.d. anzianità contributiva, inferiore a 18 anni al 31.12.1995, e cioè che rientrano nel c.d. sistema misto, possono ottenere l'applicazione di tale complesso normativo.
Coloro che, alla data del 1° gennaio 2012, avevano un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese (per gli uomini), e 41 anni e 1 mese (per le donne), hanno diritto a poter beneficiare della c.d. pensione anticipata. Questo requisito è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014, ed è via via incrementato in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita. Ciò è stato introdotto con l'art. 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010.
Dunque, questo incremento è pari a 3 mesi nel 2013 ed altri 4 mesi nel 2016. Quindi fino al 31.12.2018, per maturare la pensione anticipata, occorrevano 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne. Ciò è stato precisato nella Circolare Inps 63/2015. Questo regime si applica a tutti i lavoratori, compresi alcuni settori professionali con assicurazione INPS, e tale norma è stata confermata anche per il 2021.
Tuttavia, come originariamente previsto dalla riforma Monti-Fornero, il requisito contributivo avrebbe dovuto essere periodicamente adeguato all’aspettativa di vita.
La Legge di Bilancio per il 2019 e le successive disposizioni attuative, hanno sospeso gli adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Quindi, nel 2019, non è entrato in vigore l’adeguamento di 5 mesi originariamente previsto e i requisiti per la pensione anticipata si sono mantenuti identici a quelli già previsti per il 2018. Lo stesso sarà per il 2021.
L'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 identifica i c.d. lavoratori precoci e le prestazioni che sono loro dovute dall'INPS. Questa prestazione economica è erogata in seguito a domanda amministrativa INPS. La disciplina dei c.d. lavoratori precoci si applica a coloro che avevano maturato 12 mesi di contribuzione prima del 19° anno di età. In più con i requisiti di 41 anni di contribuzione da maturare entro il 31.12.2026.
Quindi i lavoratori, che alla data del 31.12.1995 avevano almeno 12 mesi, prima dei 19 anni, possono chiedere di essere collocati in pensione. Per poter beneficiare di tale diritto, occorre avere almeno uno dei seguenti requisiti:
Sono considerati lavori usuranti, e quindi danno diritto all'applicazione della disciplina dei c.d. lavoratori precoci, una serie di attività lavorative.
Tra questi:
Per poter chiedere ed ottenere l'accredito della pensione INPS lavoratori precoci, occorre presentare la domanda amministrativa entro il 1° marzo di ogni anno. Solo in caso di esito positivo, con verifica della copertura finanziaria, si potrà quindi presentare la vera e propria domanda di pensione anticipata. Quindi la procedura è bifasica. Una prima domanda amministrativa è finalizzata al riconoscimento del beneficio. Una seconda domanda è quella di pensione, che va presentata entro il 30 novembre di ciascun anno.
A partire dal 01 gennaio 2019, coloro che hanno conseguito il diritto, ne ottengono l'accredito con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo della finestra.
I requisiti possono essere così riassunti:
Per poter ottenere il godimento della prestazione si terrà conto di tutti i contributi versati e/o accreditati all’assicurato (obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto), purché sussistano almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Sul punto, il decreto 4/2019 ha bloccato l'adeguamento degli anni contributivi alle speranze di vita, introducendo, tuttavia una finestra mobile di tre mesi per accedere alla pensione anticipata.
Rientrano nel sistema interamente contributivo:
Questi soggetti hanno l'ulteriore opzione di accedere alla pensione anticipata a 64 anni di età e 20 anni di contributi, purché abbiano maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l'assegno sociale.
Ulteriore opzione è concessa ai lavoratori precoci, ossia coloro che prima dei 19 anni di età avevano già maturato almeno 12 mesi di contributi. Infatti, essi possono accedere alla pensione anticipata con soli 41 anni di contribuzione e a prescindere dall’età anagrafica.
Con la legge Fornero coloro che anticipavano il pensionamento avrebbero subito la penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Secondo le intenzioni della Ministra Fornero, ciò era finalizzato a disincentivare i lavoratori che volessero andare in pensione.
Questo sistema normativo è stato prima sospeso fino al 31.12.2017 per effetto della norma di cui all’art. 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), e poi è stato soppresso definitivamente, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.
Tuttavia, sono previste delle finestre mobili. Infatti, a partire dal 2019 è stata reintrodotta una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un intervallo di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato.
Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente
I lavoratori che hanno costituito la posizione contributiva successivamente al 31 dicembre 1995 hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.
Possono essere collocati in pensione anticipatamente, sempre a prescindere dall’età anagrafica, quando hanno conseguito le medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto. Quindi, la maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tuttavia, la pensione anticipata contributiva prevede sia un requisito anagrafico che contributivo. Infatti, può essere richiesta da chi:
Nei 20 anni di contributi, si considerano solamente quelli effettivi, versati dal lavoratore autonomo o dal datore di lavoro. Restano esclusi i contributi figurativi INPS per i periodi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa.
Per accedere a tale misura è necessaria la sussistenza anche di un requisito economico: l'ammontare della prima rata di pensione deve essere superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.
L'assegno per le pensioni che rientrano nel sistema contributivo si calcola moltiplicando il monte contributivo per il coefficiente di trasformazione, variabile a seconda dell'età del lavoratore, della data in cui questo va in pensione e alla variazione delle aspettative di vita.
Orbene devono essere conteggiati tutti i contributi, a qualsiasi titolo versati o accreditati, con esclusione di quelli di prosecuzione volontaria e di quelli accreditati prima del 18° anno di età e moltiplicati per 1,5 senza che vi sia l'agevolazione per i lavoratori precoci.
In riferimento, poi, alla possibilità di accedere alla pensione al compimento del 63° anno di età, il requisito anagrafico non è stato oggetto di adeguamento alla speranza di vita ad opera del DL 4/2019.
Nel biennio 2019-2020 questo è aumentato a 64 anni e resta confermato anche nel biennio 2021-2022 ai sensi di quanto stabilito dal Dm 5.11.2019 (Circolare Inps 19/2020 ). Continuando a non applicarsi alcuna finestra di slittamento per l'erogazione del rateo pensionistico.
Sino al 31/12/2018 tutte le prestazioni avevano decorrenza immediata al perfezionamento del requisito contributivo senza attendere il periodo di slittamento applicato prima della Legge Fornero.
Dal 1 gennaio 2019 il D.L. 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi le donne e 41 anni i lavoratori precoci.
Resta sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è necessaria la cessazione dell'attività svolta in quanto lavoratore autonomo.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al perfezionamento di determinate età, con una contribuzione non inferiore ai 20 anni.
Coloro che hanno almeno 20 anni di contribuzione, a determinate condizioni anagrafiche, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e dai fondi sostitutivi, nonché dalla gestione separata.
La Legge Fornero (D.L. 201/2011) entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, aveva fissato l'accesso a tale prestazione all’età di 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate.
L’innalzamento per le donne era finalizzato a parificare l'età pensionabile con gli uomini entro il 2018, con due scatti nel 2014 e nel 2016, ognuno di un anno e sei mesi per le lavoratrici dipendenti, e di un anno ciascuno per le autonome e le parasubordinate.
Inoltre, sulla base delle c.d. maggiori speranze di vita, si è venuto a creare uno slittamento, sia per gli uomini che per le donne, di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi a partire dal 1° gennaio 2016.
Oggi il requisito anagrafico è di 67 anni (fino al 31 dicembre 2022) e almeno 20 anni di contributi.
L'età pensionabile indica i requisiti anagrafici e contributivi che consentono ad un soggetto di ottenere un trattamento a carico di un ente previdenziale, pubblico o privato.
Nonostante la Riforma Fornero del 2011,l'età per il collocamento a riposo risulta ancora estremamente variabile in quanto legata al tipo di lavoro svolto dall'assicurato.
Per alcuni lavori l'ordinamento riconosce, infatti, la possibilità di accedere prima alla pensione, anche mediante la concessione di alcuni "abbuoni" contributivi ovvero specifiche maggiorazioni convenzionali dei contributi.
Tuttavia, per altri l'età risulta più elevata.
Ulteriore differenza si ha anche a seconda che il lavoratore si trovi nel sistema contributivo o in quello retributivo (o per meglio dire "misto").
Il primo, erogando una prestazione legata ai contributi versati, consente prestazioni più flessibili rispetto a chi è nel secondo sistema. Il passaggio dal sistema misto al contributivo, previsto in passato dalla Legge Dini, è divenuto ormai quasi impossibile, ad eccezione della cd. opzione donna, dopo una serie di vincoli imposti dal Legislatore negli ultimi anni.
Nella previdenza obbligatoria pubblica i requisiti per il collocamento a riposo, dopo il 2011, sono determinati prevalentemente da due prestazioni pensionistiche: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Nella pensione di vecchiaia l'ordinamento chiede al lavoratore di raggiungere un determinato requisito anagrafico con il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Nella pensione anticipata, invece, i contributi versati hanno un peso prevalente rispetto al requisito anagrafico.
L'ordinamento si scosta da questi valori solo per tutelare particolari lavoratori.
Così, ad esempio, ci sono alcuni canali agevolati di uscita per i lavori usuranti, per gli invalidi dall'80% in su, per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e per il personale viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto. Ancora, lo stesso è previsto per alcune categorie di lavoratori del settore marittimo e personale navigante delle imprese aeree (fondo volo).
Nel 2017 è stato, sperimentalmente, introdotto l'APE che, nelle sue varie forme, consente ai lavoratori che hanno raggiunto il 63° anno di ricevere un anticipo di pensione in attesa di raggiungere la pensione di vecchiaia.
L'APE, tuttavia, non è una pensione ma un reddito ponte erogato dallo Stato (APE sociale) o dal settore bancario (APE volontario) in quest'ultimo caso sotto forma di prestito da restituire per 20 anni una volta agguantata la pensione.
Unico anticipo significativo dell'età pensionabile è offerto alle lavoratrici che hanno raggiunto 58 anni (59 anni le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020.
Costoro possono chiedere l'uscita anticipata a condizione di optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo contributive, maggiormente penalizzanti (cd. opzione donna). Tale misura è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021.