Pensione anticipata Quota 100. La cd quota 100, contenuta nel DL 4/2019, anticipa l'età pensionabile per i lavoratori iscritti:
Il decreto in parola è entrato in vigore il 29 gennaio 2019 e convertito in Legge 26/2019.
Restano esclusi dal novero dei destinatari, gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97. Poiché tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio dal 29.1.2019 al 31.12.2021, questo è il suo ultimo anno.
L'Avv. Ezio Bonanni, con il suo studio legale, assiste tutti i cittadini con il parere legale.
I requisiti per la Quota 100 sono fissati dall’art. 14 del DL 4/2019 in 62 anni di età e 38 anni di contributi. Essi si aggiungono ai metodi di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero, quindi pensione anticipata e pensione di vecchiaia.
Il Governo ha stimato che tramite questa misura sono circa 300.000 i lavoratori che potrebbero accedere alla pensione, in particolare uomini appartenenti al comparto statale.
Occorre, precisare la natura sperimentale della misura che vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, per i soggetti che maturano i requisiti entro questa data, il diritto alla pensione si cristallizza. Essi potranno accedere alla pensione anche successivamente.
Inoltre, il requisito anagrafico di 62 anni non è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita scattata il 1°gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalizzazione sulle regole di calcolo dell’assegno. Infatti, per chi al 1995 ha maturato 18 anni di contributi l’assegno sarà calcolato con il sistema contributivo sino al 2011.
Preme sottolineare che è ripristinato il divieto di cumulo tra reddito di lavoro e pensione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a 67 anni. È ammesso solo il cumulo con i redditi di lavoro autonomo occasionale entro al massimo € 5.000 lordi annui.
Con la Quota 100 si ha anche il ritorno ad un sistema di finestre mobili. Queste sono differenziate tra settore privato e settore pubblico. Per i lavoratori del primo la finestra è di 3 mesi, mentre per quelli del settore pubblico equivale a 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La prima uscita era fissata al 1° aprile 2019, per il settore privato con maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2018, al 1° agosto per il settore pubblico, con requisiti al 29 gennaio 2019.
Occorre tener conto della cd contribuzione utile, ai fini della maturazione del diritto a pensione, con la cd Quota 100. Quindi ai fini del raggiungimento del requisito di 38 anni di contribuzione, è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato. Dunque, quella obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa, fermi restando almeno 35 anni di contributi per i dipendenti del settore privato. Unica esclusione vige per i periodi di disoccupazione e malattia.
L'articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare la contribuzione mista. Pertanto è possibile cumulare la contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell'Inps e delle gestioni sostitutive ed esclusive. Ne restano tuttavia escluse le casse professionali.
Per i lavoratori del settore pubblico che accedono alla quota 100 è prevista una dilazione al pagamento del trattamento di fine servizio. La penalizzazione è, tuttavia, in parte compensata dalla possibilità di conseguire un anticipo del TFR fino a 45.000 euro attraverso il sistema bancario.
Con la quota 100 possono essere coinvolti anche i fondi di solidarietà bilaterale. Infatti, le imprese possono anticipare di 3 anni l’accesso alla quota 100 per i dipendenti con i requisiti anagrafici e contributivi. Ciò è consentito proprio grazie all’intervento di tali fondi. Perché l’assegno possa essere erogato occorre la sussistenza di accordi o contratti collettivi, aziendali o territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali. In essi deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all’assegno.
Dunque, il Fondo di solidarietà bilaterale erogherà l’assegno straordinario al lavoratore fino al pensionamento anticipato. Contestualmente, pagherà anche la relativa contribuzione all’Ente previdenziale.
Sarà onere del datore di lavoro versare, però, preventivamente la relativa provvista finanziaria al Fondo di solidarietà. Nel fare ciò potrà anche usufruire della deduzione dell’onere dalla base imponibile.
Il lavoratore che accede al pensionamento tramite Quota 100, avendone maturato i requisiti e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato potrà chiedere alternativamente:
- l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). Questa sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia;
- l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 252/2005.
Al di là dell’accesso a quota 100, già la maturazione dei relativi requisiti legittima l’accesso alla prestazione di previdenza complementare ordinaria.
La possibilità di andare in pensione a 64 anni è prevista per i "contributivi puri". Appartengono a questa categoria coloro che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. La riforma Fornero del 2011, infatti, ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. La disposizione, contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del DL 201/2011 convertito con legge 214/2011 prevede, eccezionalmente, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al compimento di 64 anni di età in deroga alle norme introdotte dalla Riforma Monti-Fornero.
Il vantaggio della legge 214 pensioni consiste in un anticipo della pensione di 3 anni rispetto ai requisiti per il trattamento di vecchiaia fissati dalla riforma Fornero (oggi pari a 67 fino al 31 dicembre 2022). Spieghiamo chi sono i lavoratori che possono beneficiare di questa disposizione.
Il beneficio della pensione a 64 anni è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Essi devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi o esclusivi di essa. Inoltre, occorre che abbiano raggiunto per legge quota 96 entro il 31 dicembre 2012.
In altri termini gli interessati devono aver compiuto, entro il 2012, almeno 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi. Si ricorda che possono essere fatte valere le frazioni di quota (es. 60 anni e mezzo di età e 35 anni e mezzo di contributi).
Non è, tuttavia, possibile centrare la quota, ad esempio, con la combinazione 59 anni di età e 37 di contributi.
Per pensione anticipata donne settore privato e pubblico, poi, i requisiti sono ancora più agevoli: è sufficiente possedere 60 anni di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2012.
Il beneficio non è attribuibile, invece, alle donne con 15 anni di contributi.
Inizialmente l'Inps definiva lavoratore dipendente del settore privato esclusivamente colui che fosse impiegato in attività dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011 (data di conversione del decreto legge 201/2011).
Pertanto, non rientravano in tale categoria coloro che alla data indicata risultassero privi di occupazione. Così anche quelli che avessero avviato attività di lavoro autonome o fossero transitati nelle amministrazioni pubbliche.
Successivamente, la Circolare Inps 196/2016 modificando l'ambito applicativo, vi ha incluso anche tali soggetti, compresi coloro i quali fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. Ciò a condizione che, tuttavia, i requisiti contributivi (35/36 anni di contributi, 20 anni le donne) siano stati raggiunti utilizzando la sola contribuzione relativa al lavoro dipendente del settore privato. Restavano, dunque, esclusi dal computo i periodi di contribuzione volontaria e i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato.
Tuttavia, la Circolare Inps 180/2017 ha aperto la strada anche alla valutazione di tali periodi di contribuzione, con l'aggiunta del riscatto non correlato ad attività lavorativa. Questo a condizione che tali periodi risultino necessari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (35/36 anni, 20 anni le donne).
Restano, comunque, esclusi dalla valutazione i periodi di contribuzione derivanti da attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
In sostanza, non è possibile utilizzare, ad esempio, i periodi di lavoro trasferiti nel FPLD per effetto di una ricongiunzione o di una costituzione della posizione assicurativa.
Questa limitazione sui periodi contributivi utili, è bene ricordarlo, vale solo per i lavoratori che al 28.12.2011 non si trovassero in condizione di lavoro dipendente nel settore privato. Mentre non sussiste per i lavoratori che al 28.12.2011 si trovassero in costanza di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato.
Per il raggiungimento del requisito minimo contributivo, i lavoratori dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011, possono cumulare la contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quella versata presso l'AGO dei lavoratori dipendenti (Messaggio inps 219/2013). In questo caso, il lavoratore deve perfezionare i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Dunque, gli uomini, devono aver raggiunto la quota 97, con un minimo di 61 anni di età, entro il 31.12.2012. Le donne, invece, devono raggiungere i 60 anni e 20 anni di contributi entro il 31.12.2012.
REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI |
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Lavoratori |
Requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2012 |
La pensione anticipata si consegue eccezionalmente a: |
Lavoratori dipendenti del settore privato che prestavano attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011 |
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UOMINI |
Quota 96 1-2 (60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi) |
· 64 anni e 3 mesi se raggiunti dopo il 2015 · 64 anni e 7 mesi se raggiunti dopo il 31.12.2015 |
DONNE |
60 di età e 20 di contributi 1 |
· 64 anni e 3 mesi se raggiunti dopo il 2015 · 64 anni e 7 mesi se raggiunti dopo il 31.12.2015 |
Lavoratori dipendenti del settore privato che non prestavano attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011 |
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UOMINI |
Quota 96 2-3 (60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi) |
· 64 anni e 3 mesi se raggiunti dopo il 2015 · 64 anni e 7 mesi se raggiunti dopo il 31.12.2015 |
DONNE |
60 di età e 20 di contributi 3 |
· 64 anni e 3 mesi se raggiunti dopo il 2015 · 64 anni e 7 mesi se raggiunti dopo il 31.12.2015 |
Note: 1. È possibile utilizzare anche la contribuzione nella gestione autonoma. In tal caso, gli uomini devono raggiungere la quota 97 (62 anni di età e 35 di contributi o 61 anni di età e 36 di contributi) al 31.12.2012. Per le donne, invece, sono confermati 60 anni di età e 20 di contributi. 2. Il requisito contributivo minimo di 35/36 anni deve essere raggiunto escludendo la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione e malattia. 3. Il requisito contributivo minimo di 35/36 anni (20 anni per le donne) deve essere raggiunto con la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato. Devono essere inclusi i periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato. Inoltre sono inclusi quelli da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Ciò a condizione che questi periodi siano necessari per ragguagliare il requisito contributivo. Non è utilizzabile la contribuzione derivante da attività lavorativa in settore non privato. Questo anche se abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. |
Occorre precisare che questa misura è soggetta all'adeguamento della speranza di vita, confermata a 64 anni per il 2021-2022 e che non prevede alcuno slittamento dell'erogazione dell'assegno pensionistico. Per quanto riguarda la decorrenza i lavoratori in questione hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso: la decorrenza della prestazione pensionistica avviene, pertanto, il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico sopra indicato.
Il beneficio in discussione è attivabile solo dai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme di essa sostitutiva ed esclusive. Si ritiene, pertanto, che il beneficio possa essere concesso anche ai lavoratori del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato e agli iscritti al fondo di quiescenza delle Poste.
Mentre sono esclusi i lavoratori del comparto pubblico (cioè gli iscritti presso le casse Ex-Inpdap). Anche se non sempre risulta semplice tracciare la linea di demarcazione tra settore privato e pubblico, soprattutto in quei settori economici in cui lo Stato si è ritirato attraverso processi di privatizzazione, è possibile fare riferimento, per una distinzione dei settori, a quanto precisato dalla Circolare Inps 149/2004.
Il momento di sospensione per l'applicabilità delle disposizioni prevista dalla Riforma Fornero è il 31 dicembre 2011. Le nuove regole si applicano infatti nei confronti dei lavoratori che maturato i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012. Ove invece i requisiti per il pensionamento sono stati maturati prima di tale data, il lavoratore interessato avrà diritto al riconoscimento della pensione in base alle vecchie norme. Questo a prescindere dal momento della richiesta e, di conseguenza, anche se la pensione avrà una decorrenza successiva al 1° gennaio 2012.
Malgrado la scadenza del 31 dicembre 2011, esistono altre deroghe in forza delle quali per determinati soggetti che il legislatore ha ritenuto opportuno tutelare. Infatti, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze anche se il diritto alla pensione si matura dopo il 2011. Si tratta di categorie di lavoratori ai quali il legislatore ha garantito, tramite otto provvedimenti di salvaguardia, in sostanza, l'ultrattività delle vecchie regole di pensionamento dopo il 2011.
Condizione in cui si trovano circa 170mila lavoratori che al dicembre 2011 avevano già concluso il rapporto di lavoro. In questi casi si continuano, pertanto, ad applicare pensioni vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato e delle relative decorrenze anche se il requisito matura dopo il 2011.