Il Fondo Vittime Amianto, istituito con l'art. 1 commi 241/246 L. 244/2007, è un indennizzo che si aggiunge alla rendita inail, fino al 20%. (Decreto ministeriale 29 gennaio 2020) Viene concesso a coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate, indennizzate come malattie professionali.
L'art. 1, comma 116 L. 190/2014, ha ampliato la platea dei beneficiari in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione famigliare e ambientale, con indennizzo una tantum. Questo contributo é erogato dall’INAIL, nella misura di 10.000 euro per gli ammalati di mesotelioma ambientale e/o familiare e dei loro eredi.
L’indennizzo spetterà a tutti coloro che abbiano contratto la patologia per esposizione ambientale ad amianto, quindi, per motivi non legati all’esposizione lavorativa.
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Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto, i titolari di rendita INAIL per il riconoscimento di patologie asbesto correlate. Il presupposto essenziale, è che le infermità siano state causate da esposizione ad asbesto, detto anche amianto. Minerale cancerogeno, impiegato in Italia, fino all'entrata in vigore della legge 257 del 1992, che ne ha messo al bando l'estrazione la commercializzazione e la produzione.
Il FVA è un contributo aggiuntivo alla rendita INAIL, stimato nel 20%, corrisposto con due acconti e un conguaglio.
Il primo acconto, è corrisposto dall’INAIL con la rendita mensile. Il secondo acconto, è invece corrisposto in una unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono stati esclusi dalla circolare ministeriale coloro che non hanno ottenuto la liquidazione della rendita, il cui grado invalidante è inferiore al 16%.
La Circolare INAIL n. 208 del 2018, ha stabilito le procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo, per gli eredi di coloro che sono deceduti. Per esposizione all'amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
Il contributo aggiuntivo del Fondo Vittime Amianto, è stabilito in percentuale sulla rendita, in base dei fondi disponibili.
L’INAIL, infine, eroga il conguaglio, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. La prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto, è un' indennità non soggetta a tassazioni IRPEF, ed è riconosciuta anche alle vittime della fibra Fiberflax.
In caso di premorte della vittima amianto, la somma di cui al FVA è liquidata agli eredi legittimi. L’art. 1, comma 189, L. 205/2017, ha stabilito un incremento del Fondo Vittime Amianto dell’importo di € 27.000.000, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Questo però, senza gravare sui datori di lavoro che hanno utilizzato asbesto a titolo di addizionali sui premi assicurativi.
Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l’indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate. L’INAIL ha ricompreso le malattie da amianto di origine professionale in 3 Liste (lista malattia professionale INAIL).
L'amianto provoca tumori e malattie gravi. Spesso queste patologie insorgono in seguito ad intensa e prolungata esposizione dovuta all'attività di lavoro in luoghi con presenza di materiali di amianto o a causa dell'utilizzo di amianto quale materia prima.
Quindi, ottenuto il riconoscimento INAIL delle malattie asbesto correlate, si può chiedere l'accredito del Fondo Vittime Amianto, che è un risarcimento amianto.
In caso di riconoscimento, si ha diritto anche alle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto. É quindi propedeutico ottenere il riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata da parte dell'INAIL.
L'INAIL riconosce queste infermità nelle liste malattie professionali.
Nella Lista I sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità':
Queste patologie, comprese nella lista 1 dell'INAIL, sono assistite dalla presunzione legale di origine.
Quindi all'assicurato sarà sufficiente affermare e dimostrare la presenza dell'amianto nel luogo di lavoro, anche per esposizione indiretta, per ottenere l'indennizzo. Con tale riconoscimento, avrà diritto anche alle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto.
Nella lista due sono invece comprese le seguenti patologie:
Nella LISTA II sono comprese le malattie causate dall’amianto, la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Per questa tipologia la vittima deve dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni (rendita e/o indennizzo INAIL, se il grado di invalidità riconosciuto è inferiore al 16%): in questo caso, avrà comunque diritto alle riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto.
La lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Anche in questo caso, con il riconoscimento del origine professionale asbesto-correlata della patologia, l'assicurato avrà diritto al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto.
Inoltre, l'esposizione ad asbesto provoca una più alta probabilità di contrarre cardiopatie, problemi cardiovascolari e cardiocircolatori, oltre a numerose altre patologie da amianto.
Anche in questo caso, sussiste il diritto al riconoscimento delle prestazioni del fondo vittime amianto.
In caso di decesso della vittima, le prestazioni INAIL sono reversibili al coniuge e ai figli (fino al 18° anno, fino a 21 anni pergli studenti, fino a 26 anni per gli universitari).
Nel caso di decesso del lavoratore vittima di patologia spesso correlato e di costituzione delle prestazioni in favore della vedova e dei figli, anche in loro favore si costituiscono queste prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto (prestazioni fondo vittime amianto eredi defunto).
Coloro che sono vittime di patologie asbesto-correlate, riconosciute dall'INAIL, per effetto della esposizione ad amianto in ambito lavorativo hanno diritto all'accredito delle maggiorazioni contributive. Questi benefici contributivi permettono di rivalutare la posizione contributiva con il coefficiente 1,5, utile per il prepensionamento.
Chi è già in pensione ha diritto invece a vedersi ricostituita la posizione contributiva, con la riliquidazione della prestazione pensionistica eventualmente in godimento, con l'adeguamento dei ratei percipiendi e la liquidazione delle differenze sui ratei già percepiti:
Il lavoratore che è stato esposto ad amianto che ha subito un biologico, deve recarsi dal medico curante, oppure dal medico del lavoro. In caso di diagnosi di patologia asbesto-correlata, si avvia la procedura INAIL di riconoscimento della malattia professionale.
Con il riconoscimento della malattia professionale asbesto-correlata, si ottiene il diritto anche al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto. L'erogazione della prestazione è automatica.