Amianto: danni risarcibili

È stabilito che i danni causati dall’esposizione all’amianto debbano essere risarciti sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale e cioè biologico, morale ed esistenziale (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24217/2017). 

Il diritto al risarcimento dei danni è esteso anche ai famigliari delle vittime. Inoltre, per il personale civile e militare del Ministero della Difesa e del comparto sicurezza vi è il riconoscimento delle prestazioni di Vittima del Dovere.

Al fine di vedere riconosciuti i propri diritti la vittima può ricorrere sia in sede civile (Giudice del lavoro per i dipendenti del settore privato e pubblico, e per le Forze Armate; Giudice ordinario per i profili di responsabilità extracontrattuale; TAR per la responsabilità contrattuale - SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014, già in precedenza SS.UU. 3183/2012) che penale costituendosi parte civile.

Per una assistenza legale di alto livello in materia di amianto è possibile rivolgersi all’Avv. Ezio Bonanni che ormai da anni sostiene i diritti delle vittime aiutandole ad ottenere risarcimenti, renditi e benefici contributivi utili a conseguire il prepensionamento. Di grande interesse sono le pubblicazioni scientifiche in cui questi mette in luce le responsabilità penali e civili che gravano innanzitutto sui datori di lavoro sia per l’impiego dell’amianto che per la violazione del dovere di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Prescrizione del diritto alle rendite e ai risarcimenti

Le malattie amianto-correlate sono lungolatenti si manifestano cioè solo dopo molti anni, da un minimo di 5 fino ad un massimo di 40/50 dall'inizio dell’esposizione. Per ottenere le rendite INAIL il termine di prescrizione è triennale ed inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) stessa cosa, in caso di morte, vale per la rendita di reversibilità destinata al coniuge e/o ai figli se minori e/o studenti (art. 112 del Dpr 1124/65). A questi 3 anni si devono aggiungere 150 giorni che corrispondono alla durata del procedimento amministrativo. 

Oltre tale tempistica è necessario dimostrare che il termine sia iniziato a decorrere successivamente.

La Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che: il termine inizia a decorrere dalla prima certificazione di malattia professionale o da quando il coniuge è venuto a conoscenza dell’origine professionale della patologia (cfr. decisione n. 2002/2005, riferita proprio ai casi di cancro polmonare e/o mesotelioma da amianto).

Per il risarcimento dei danni i termini sono diversi. Per la responsabilità contrattuale il termine è decennale; per quella extracontrattuale, il termine è di 5 anni; per la responsabilità civile da reato, il termine è quello stabilito dal Codice Penale per il reato e vi è il raddoppiamento dei termini nel caso di imputazione di omicidio colposo (art. 590 c.p.) con una prescrizione che può andare dai 14 anni ai 17 anni e 6 mesi (art. 157, V comma, c.p.).

Per sottrarsi dal dovere del risarcimento i responsabili potrebbero eccepire la prescrizione facendo decorrere i termini dalla data di esposizione. Tuttavia questo tipo di motivazione risulta essere infondata in quanto i termini decorrono dal momento della diagnosi della patologia o nel caso in cui siano già trascorsi dal momento della consapevolezza dell'evento e del nesso causale (secondo quanto stabilito dall’art. 2935 c.c. e dai principi dettati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza n. 481 del 2008).

Danni risarcibili

La semplice esposizione ad amianto provoca comunque danni che devono essere risarciti (cfr. recente giurisprudenza Suprema Corte di Cassazione). In questo senso lodevole è l’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni che ha già ottenuto diverse sentenze di condanna. Nelle ipotesi di patologie da amianto possono essere riconosciuti alle vittime ma anche ai congiunti i seguenti diritti: 

  • danno alla salute (biologico)
  • danno morale (sofferenza e turbamento dell'animo generato dal fatto illecito)
  • danno esistenziale (lesione ai programmi e progetti di vita e alla qualità della vita)
  • danno subito dai famigliari (lesione al vincolo affettivo, alla serenità, etc.)

Pertanto, data la fattispecie giuridica di danno ingiusto, secondo quanto attualmente stabilito dal nostro ordinamento giuridico, non solo la vittima ma anche i congiunti hanno diritto ad essere risarciti per il danno subito sia dal punto di vista patrimoniale che non vista la lesione di diritti fondamentali della persona (salute, serenità, integrità familiare e del patrimonio).

Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Amianto: danni risarcibili

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