Legge regionale n. 10/2014 Regione Sicilia

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Norme per rischi amianto alla salute e del territorio

ART. 1 – Finalità

1.  La  Regione,  ai  fini  della  salvaguardia  della  salute  dei cittadini  dai  rischi  derivanti  dall'esposizione  all'amianto,  in attuazione degli obiettivi del  Piano  Nazionale  Amianto  2013,  del Piano sanitario regionale ed in coerenza con  le  disposizioni  della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e  del  decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  adotta  iniziative  volte  alla costante  prevenzione  primaria  e  secondaria  ed   al   risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.

Art. 2 – Obiettivi

1. Costituiscono obiettivi della presente legge:

a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi  con  l'esposizione  all'amianto  mediante  ogni  mirata  ed efficace azione di prevenzione;

b) la mappatura, la bonifica  ed  il  recupero  di  tutti  i  siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel  territorio  regionale  in cui sia rilevata la presenza di amianto;

c)  il  sostegno  alle  persone  affette  da   malattie   derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;

d) la ricerca e  la  sperimentazione  in  materia  di  prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia  di risanamento dei siti contaminati;

e)  la  promozione  collettiva  di   iniziative,   informative   ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto  per la popolazione;

f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto  dall'amianto in tutto il territorio regionale.

Art. 3 - Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile

1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della  protezione  civile e' istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti:

a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei  singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;

b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare  l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;

c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive  comunitarie  e  statali  in  materia  di  censimento  e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14.

 

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unita', i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attivita' svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui e' istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attivita' l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

 

3. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e' soppressa la "Commissione regionale amianto"  istituita  con  decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza  alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.

Art. 4 – Iniziative della regione

 

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento  regionale  della  protezione civile per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le  seguenti iniziative:

 

a) entro 120  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge  la  ridefinizione  ed  aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti  dall'amianto"  approvato  con  decreto  del Presidente della  Regione  27  dicembre  1995.  Il  nuovo  "Piano  di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha una validita'  quinquennale  ed  e'  emanato  con  decreto   del Presidente della Regione previo parere delle  competenti  commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;

 

b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", la definizione e notifica delle linee guida per la  redazione, in ogni comune, del "Piano comunale amianto" finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le  misure  previste  dalla  vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre  mesi  dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio "Piano comunale amianto" che, entro 30 giorni  dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto,  delle  risorse  assegnate  ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel  sito  web della Presidenza della Regione ed il cui  contenuto deve  essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese  pubbliche  e  private  operanti  nel  territorio regionale, in particolare per cio' che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;

e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a);

f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad  utilizzo  pubblico  con  maggior rischio sanitario per la popolazione;

g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto;

h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.

 

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', sono definiti i criteri  di  premialita'  per  gli enti e i soggetti pubblici e privati che  adottano  interventi  utili alla prevenzione, individuazione e  risanamento  di  siti,  impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.

Art. 5 - Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto

 

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del  fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni  ambito del territorio regionale.

 

2.  Presso  l'Ufficio  amianto  del  Dipartimento  regionale  della protezione civile e' istituito il Registro  pubblico  degli  edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza  certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la  quantita'  ed  il  livello  di  conservazione  dell'amianto nonche' il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorita' della relativa  bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', dall'A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali  e  dagli  enti  locali  nonche'   il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto.

 

3. Tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  proprietari  di  siti, edifici, impianti, mezzi di  trasporto,  manufatti  e  materiali  con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni  dalla  data  di pubblicazione  della  presente  legge,  a  darne  comunicazione  alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

 

4. Sono altresi' obbligati alla comunicazione di cui  al  comma  3, entro gli  stessi  termini,  tutti  i  soggetti  imprenditoriali  che secondo  la  normativa  vigente  svolgono  attivita'  di  bonifica  e  smaltimento dell'amianto.

 

5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5  determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4,  della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

7. Per  agevolare  il  censimento  dell'amianto  ogni  Comune  puo' inviare  a  famiglie  ed  imprese  aventi  sede  legale  nel  proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale è tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati  circa la presenza di amianto nel proprio  territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on line all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale.

 

8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto e' confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 244 del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonchè il referto all'autorita' giudiziaria.

 

9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' istituito il Registro dei lavoratori esposti all'amianto, con l'obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attivita' lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonche' l'  insorgenza  di  eventuali  patologie  asbesto correlate.

 

10. L'iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all'amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che e' atto pubblico, utile  per  le  diverse  finalita' previste dall'ordinamento giuridico vigente.

 

11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  possono  scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6- Riunione regionale sull’amianto

 

1. Con cadenza semestrale l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore  regionale  per la salute e l'Assessore regionale  per  l'energia ed i servizi di pubblica utilita' promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione  della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul  censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonchè sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa  i  rischi  sanitari  derivanti dall'amianto.

 

2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto e' trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticita' di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7- Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato  ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

 

Art. 8- Centro di riferimento regionale 1. In ottemperanza alle finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonche' per eliminare  la mobilita' passiva extraregionale in materia di accertamenti  sanitari per patologie asbesto correlate, e' istituito presso  l'Ospedale  "E. Muscatello" di Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall'amianto.

 

2. L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata dotare l'Ospedale "E. Muscatello" di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica al fine di  assicurare la piena e continua operativita' del Centro di riferimento  regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri  per la medesima Azienda sanitaria.

 

 Art. 9 – Laboratori

 

1. I laboratori  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina  del  necessario  accreditamento  dall'ente  certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici  programmi di controllo di qualita' per le analisi di amianto  nell'aria  ed  in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge  e'  definito  il  "Tariffario  regionale amianto" per le attivita' di competenza dei laboratori.

 

Art. 10 – Interventi di bonifica

 

1. L'Assessore regionale per l'energia ed  i  servizi  di  pubblica utilita' emana, entro 30 giorni dall'adozione del Piano regionale  di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), un bando per la  concessione  di contributi ai comuni, singolio associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto  di  trasformazione di cui all'art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti,  negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici  e  privati.  I  comuni provvedono in conseguenza secondo le  direttive  del  proprio  "Piano comunale  amianto"  sotto  la  vigilanza  dell'Ufficio  amianto   del Dipartimento regionale della protezione civile.

 

2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini  della  bonifica,  si applica l'art. 36 bis del  decreto  legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

 Art. 11- Programmi di prevenzione e di informazione

 

1. L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale  della  protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie  provinciali,  con le Facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' siciliane,  con i rappresentanti dei medici  di  medicina  generale  e  con  l'INAIL, predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal  rischio amianto destinati agli ambienti di vita  e  di  lavoro  e  definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto.

 

2. L'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela.

 

3. L'Assessorato regionale della salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono  realizzati dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi  radiotelevisivi  ed  inserti  giornalistici  da diffondere con  quotidiani  o  periodici  stampati  e diffusi in Sicilia.

 

Art. 12 – Contributi delle associazioni

 

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento  regionale  della  protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in materia  valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di volontari contro l'amianto e delle associazioni di vittime dell'amianto con personalita' giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari  a carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di  risultati utili ed efficaci nell'ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire alle  attività dei comuni, dell'A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali in materia di amianto.

 

Art. 13- Vigilanza e sanzioni

 

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti  dalla  presente  legge  sono  della  protezione civile di concerto con l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente.

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

4. Le sanzioni amministrative  riscosse  e  le  economie  derivanti dalle  decurtazioni  comminate  confluiscono  in  un  apposito  fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorita' per i manufatti di competenza degli enti locali.

 

Art. 14-Impianto regionale di trasformazione dell'amianto

 

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti  speciali  i  requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle  aree a rischio ambientale del territorio  regionale,  di  un  impianto  di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio  di  tutti  gli  ambiti  territoriali.  L'impianto  di  trasformazione dell'amianto e' realizzato entro due anni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge.

 

Art. 15- Clausola valutativa

 

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento  regionale  della  protezione civile acquisite tutte le informazioni necessarie  dagli  Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed  il lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per cio' che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell'amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e  privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle  comunita'  locali  interessate nonche' le criticita' emerse in attuazione della presente legge.

 

2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla  relazione  di cui al comma precedente.

 

Art. 16 – Clausola finanziaria

 

1. Per le finalita' di cui all'art. 3 e' autorizzata la spesa di 21 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli  esercizi  finanziari  2015  e  2016  cui  si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001  del  bilancio  della Regione per il triennio 2014-2016.

 

2. Per le finalità dell'art. 7 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 la  spesa  di 200 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

 

3. Per le finalita' dell'art. 10  e'  autorizzata  per  l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si  provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C.  Nuove  azioni regionali.

 

4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 11 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  2015  e 2016, cui si provvede mediante  l'utilizzo  di  parte  delle  risorse allocate nell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo  215704  del  bilancio  della Regione per il triennio 2014-2016.

 

5. Per le finalita' di cui all'art. 14 e' autorizzata la  spesa  di 10.000 migliaia di euro  per  l'esercizio  finanziario  2014  cui  si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

 

Art. 17 – Entrata in vigore

 

1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla osservare come legge della Regione.

 

 

Palermo, 29 aprile 2014

 

CROCETTA

 

 

Calleri, Assessore regionale

per l'energia ed i servizi

di pubblica utilita'

 

Bruno, Assessore regionale

per la famiglia,

le politiche sociali

ed il lavoro

 

Borsellino, Assessore regionale

per la salute

 

Sgarlata, Assessore regionale

per il territorio e l'ambiente

 

(Omissis).

Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Circolare 22 luglio anno 2015

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