La responsabilità penale del medico per colpa

La responsabilità penale del medico per colpa. Con la prima riforma c.d. Balduzzi - art. 3 L. 189/2012, il legislatore è intervenuto al fine di rendere meno stringente la normativa penale nei confronti dei sanitari. 

Infatti, pur mantenendo la graduazione della colpa, il legislatore del 2012, aveva ritenuto sussistente la responsabilità solo nel caso in cui fossero riscontrati gli estremi della colpa grave. In questo modo la disciplina si è differenziata rispetto a tutti gli altri professionisti e alla stessa regolamentazione in sede civile. 

Successivamente, il legislatore è intervenuto ancora in tema di responsabilità medica per colpa. Quindi la c.d l. Gelli n. 24/2017, che è entrata in vigore dal’1 aprile 2017, contiene un ulteriore alleggerimento della posizione del personale medico.

Con questa nuova articolazione normativa, per effetto della quale l'art. 6 comma 1 della L. 24/2017, ha introdotto l'art. 590- sexies c.p., con la quale è venuta meno la graduazione della colpa. Infatti, il nuovo testo normativo ha perso il richiamo alla colpa grave, il che vuol dire che si traduce con l'esclusione della punibilità anche nei casi di imperizia. 

Quindi in tema di colpa medica, l'introduzione di questa nuova disciplina comporta un dovere per il Giudice che si sostanzia nell'onere di verificare le condizioni del rispetto delle linee guida e dei protocolli prima di tutto. Solo in caso di violazione del rispetto del protocollo si può configurare la responsabilità penale per colpa. 

 

La nuova disciplina della responsabilità e il favor rei

In caso di eventi lesivi, malattia o decesso sono sorti dei problemi di applicazione intertemporale della norma penale incriminatrice. Infatti in caso di morte del paziente dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia (art. 43 c.p.), era configurabile il reato di cui all'art. 589 c.p.. Questa norma penale è di carattere generale e sanziona il responsabile della morte di un essere umano, per colpa. Quindi la componente psicologica si sostanzia nell'avere cagionato, ovvero non impedito (41, II comma c.p.) un evento. 

Nel caso di specie, in tema di responsabilità medica, l'evento è quello della morte del paziente, sottoposta alla verifica della sussistenza del nesso causale

L'elemento soggettivo del reato, anche per il sanitario era ed è la colpa, cioè la componente psicologica di questo tipo di reati. Per quanto riguarda le stesse lesioni colpose (590 c.p.), i presupposti erano i medesimi.

Quindi si era venuta a determinare un enorme contenzioso anche in sede penale, con sanitari chiamati a rispondere davanti al giudice penale delle loro opzioni terapeutiche. In molti casi si sono verificate segnalazioni strumentali. 

Proprio per far fronte a questa situazione che ha scatenato la c.d. medicina preventiva, il legislatore è intervenuto, alleggerendo la posizione del sanitario. Tuttavia, al tempo stesso, è stato garantito il diritto al risarcimento del danno per il paziente.

Si pone quindi il problema per gli eventi che si sono verificati prima delle diverse discipline, ovvero a cavallo della modifica normativa. In questo contesto, è stato applicato il principio di irretroattività. Così nel rispetto dell'art. 2 del codice penale e dell'art. 25 comma 2 della Costituzione (favor rei), le nuove norme - art. 590, sexies c.p.- sono state applicate anche per i casi / eventi che si sono verificati in precedenza.

Errore medico: consulenza online risarcimento danni

La responsabilità penale del medico per colpa

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti


La Sentenza n°16140/2017 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 16140/2017, depositata il 30 marzo 2017, ha dettato le linee guida sui giudizi pendenti per l'ingresso ufficiale della nuova responsabilità medica, come disciplinata dalla L. 24/2017. 

Innanzitutto, la Corte, rinviando alla Corte d'Appello la causa posta alla sua attenzione, ha constatato l'applicazione degli effetti della Legge 24/2017 su tale giudizio di rinvio. Occorre, dunque, svolgere alcune precisazioni.

Grazie al ricorso in Cassazione del sanitario, la Suprema Corte ha potuto stabilire un principio valido a dirimere il periodo di passaggio dalla normativa del 2012 a quella del 2017. Infatti, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida e alle buone pratiche, la limitazione della responsabilità penale del sanitario per colpa lieve, ex art. 3 della Legge Balduzzi del 2012, avrebbe dovuto operare anche per errori legati a colpa generica, diversi dall'imperizia. 

La norma del 2012 aveva ristretto l'area del penalmente rilevante alle sole condotte qualificate da colpa grave. La parziale abolitio criminis realizzatasi, imponeva, dunque, al giudice di compiere una valutazione del grado di colpevolezza.  

Ecco che, allora, la Corte tramite la pronuncia di cui si discute ha potuto sancire il principio vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 L. 189/2012 ad opera dell'art. 6 co. 2 della L. 24/2017. Dunque, in tema di colpa medica l'introduzione di una nuova disciplina in tema di responsabilità del sanitario per omicidio o lesioni colpose, comporta un preciso dovere per il giudice. Questo, posti il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche del sanitario e l'annullamento della Corte di Cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella. In tali ipotesi, il giudice deve individuare la legge più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato, in ottemperanza dell'art. 2 comma 4 c.p..