I morti sul lavoro e di lavoro non sono mai una fatalità

Morti a lavoro

La vicenda dell’amianto, come quella degli altri cancerogeni, sintetizza, in modo paradigmatico, le vicende nazionali e le lotte del movimento operaio per vincere lo stato di arretratezza, di incertezza e di povertà, aggravato da diseguaglianze sociali, nel tentativo di raggiungere quell’eguaglianza sostanziale, che la Costituzione statuisce nella norma fondamentale 


Morti sul lavoro: una strage da fermare

del II° comma dell’art. 3, per superare l’accezione solo formale di eguaglianza, che è vana e vuota, quando è privata del riscontro sostanziale, in una società, come quella degli anni ’40, dove permanevano anche antichi vincoli ed arcani retaggi  di epoche passate, con inaccettabili privilegi, che tuttavia ancora oggi non sono stati superati, ed anzi, il diritto civile, nonostante i principi consacrati nella Carta Costituzionale, i diritti lì riconosciuti e tutelati, permangono e si perpetuano, anche nella concezione stessa del diritto, specie del diritto civile, che vive ancora cristallizzato nella sua fissità, fondato sull’antica concezione della res, della tutela della proprietà e dei beni materiali, ed anche la persona lì, è tutelata dalla perdita patrimoniale e non nella declinazione dei diritti, primordiali, naturali ed inestinguibili, che solo ultimamente si sono affacciati nella giurisprudenza più avveduta.

Il caso che ci occupa, nello specifico, è quella della Tricom/Galvanica PM Di Tezze sul Brenta, la cui vicenda processuale è caratterizzata da una duplice richiesta di archiviazione.

Absit iniuria verbis.

Il pubblico Ministero non può presentare una seconda Richiesta di Archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari, per la stessa persona, per lo stesso delitto e per i medesimi fatti oggetto della Querela, una volta che il Giudice, analizzato l’insieme dei fatti accaduti, degli elementi di prova e delle valutazioni extraperitali, abbia rigettato la sua precedente Richiesta di Archiviazione e lo abbia invitato a formulare il Capo d’Imputazione per l’identico delitto nei termini di Legge.

E’, infatti, affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della Legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Suprema Corte di Cassazione, sezione II penale, Sentenza n. 27716 del 05.06.2003).

Tuttavia, in questo caso ci sono state ben due richieste di archiviazione!

La seconda è un atto sicuramente abnorme, come ci insegna la Suprema Corte di Cassazione.

Questa è la cifra della dinamica processuale di questa vicenda!

Scompaiono i lati umani, le storie e le tragedie di uomini singoli ……. se vogliamo anonimi, perché la storia è dei vincitori e non dei vinti, la storia è di chi la scrive.

Questo ci insegna la storia!

Tuttavia, abbiamo nell’ordinamento, come pure nella nostra secolare tradizione giuridica, e nella cifra morale e culturale della nostra nazione e della nostra civiltà la linfa vitale, la forza e la determinazione per non accettare supinamente quello che potrebbe sembrare lo scorrere logico, il sacrificio di uomini anonimi, al progresso: ma quale progresso?

Il mio messaggio alla vostra assemblea è dunque di fiducia, nella legalità e nella giustizia, ma soprattutto in voi stessi, ed in noi stessi, perché mi considero e voglio essere considerato uno di voi.

In questa vicenda può essere illuminante il richiamo della Corte Costituzionale al principio di legalità, che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della Legge penale e necessita, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; questa, a sua volta, in un sistema fondato sul Principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, è salvaguardata attraverso l’azione penale. Ciò comporta l’obbligatorietà della stessa e il rigetto dell’opposto Principio di opportunità che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della “notizia criminis”.

Conseguentemente l’Archiviazione è destinata solo ad evitare un Processo superfluo senza eludere il Principio di obbligatorietà, controllando l’attività e l’eventuale inazione del Pubblico Ministero, e, nei casi dubbi, comporta che l’azione penale vada esercitata e non omessa (“favor actionis”) (Sentenza Corte Costituzionale n. 478 del 30.12 1993): ma non è il caso che ci occupa, dove la vicenda è intrisa di sangue!

Il diritto alla tutela giurisdizionale, da annoverarsi tra i Diritti inviolabili dell’uomo, viene sancito nel nostro Paese dall’articolo 24, comma 1, della Carta Costituzionale, il quale afferma che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.

Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il Diritto di azione non può essere concepito in modo formalistico e astratto, quale mera possibilità o libertà di agire in giudizio, e privo di un’incidenza diretta e concreta sulla struttura e sullo svolgimento del Processo; al contrario esso dev’essere improntato al Principio di effettività, garantendo la concreta attuazione della situazione soggettiva bisognosa di tutela. L’effettività della tutela giurisdizionale si esprime attraverso il riconoscimento di una pluralità di poteri, iniziative e facoltà che vanno ben oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e che sono indispensabili per ottenere le tutele effettive e concrete dei diritti degli individui, compreso l’innegabile Diritto alla tempestività della tutela richiesta.

Ed è in forza di questi principi di diritto che ci batteremo per avere giustizia, perché la vostra giustizia è la mia giustizia; la vostra battaglia è la mia battaglia, innanzitutto e sopra di tutto, di civiltà e di giustizia. 

 

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16-04-2010 Intervento pubblico Bassano d
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Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

I morti sul lavoro e di lavoro non sono mai una fatalità

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