Giurisprudenza nazionale - Studio Legale

La giurisprudenza nazionale, di merito e di legittimità, ha confermato il diritto di coloro che hanno subito danni per esposizione a fibre amianto, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti.

Giurisprudenza nazionale

Pensionamento immediato: come richiederlo

Coloro che hanno contratto mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi di origine professionale, possono rivolgersi presso lo studio legale per richiedere il diritto all'immediato pensionamento. (art. 1 comma 250 Legge 232/2016).  

I lavoratori esposti ad amianto, anche se non ammalati, hanno diritto al prepensionamento(art. 13 comma 7 L. 257/1992)

 


L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale, assiste e difende i cittadini e lavoratori vittime dell'amianto e di altri cancerogeni al fine di far ottenere loro:

  • i risarcimenti danni;
  • le rendite INAIL;
  • il prepensionamento;
  • il pensionamento anticipato; 
  • il riconoscimento di vittime del dovere.

Per saperne di più, consulta la giurisprudenza amianto della Corte di Cassazione e delle altre Magistrature. 

Richiesta consulenza legale online

Giurisprudenza nazionale

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti


La giurisprudenza nazionale del 2017

Nel corso del 2017, più volte la Corte di Cassazione e le altre Magistrature si sono pronunciate sull'interpretazione e applicazione delle leggi sull'amianto.

  • Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 5866/2017: è possibile ottenere il riconoscimento del coefficiente 1,5, utile ai fini del prepensionamento e della rivalutazione previdenziale, ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 257/92, nei casi stabiliti dall'art. 47 comma 6 bis L. 326/2003 e art. comma 132 L. 350/2003;
  • Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6543/2017: per ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto è sufficiente che il lavoratore deduca le condizioni lavorative in esposizione ad amianto che permettono di giungere a un giudizio presuntivo di superamento della soglia delle 1o0 ff/ll;
  • Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10690/2017: per poter ottenere l'accredito delle maggiorazioni contributive per amianto, ovvero poter agire in giudizio per ottenere la condanna a carico dell'INPS, è necessario proporre anche la domanda amministrativa e non è sufficiente la domanda proposta all'INAIL;
  • Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 11037/2017: i benefici contributivi per esposizione ad amianto vanno riconosciuti anche a chi era in pensione di invalidità nel momento in cui è entrata in vigore la Legge 257/1992 (28.04.1992). In questo caso, non si applica il principio giurisprudenziale che vieta la rivalutazione ai c.d. ante 92;
  • Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017: Confermata la giurisprudenza in materia di prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto: il diritto è dichiarato di origine risarcitoria e dunque prescrittibile nel termine di 10 anni dal giorno della consapevolezza;

La giurisprudenza nazionale del 2016

  • Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, sentenza 27.10.2016, n. 3488: confermato il nesso causale tra esposizione ad amianto e insorgenza del mesotelioma (in un lavoratore dell'arsenale di Taranto) ancorché vi sia stato un concorso con altre cause di origine extralavorativa: rileva il principio di equivalenza causale (per cui i suoi eredi hanno diritto, oltre al riconoscimento delle prestazioni previdenziali;
  • Cassazione Penale – Sez. IV, Sentenza 14/03/2016, n. 12175: per poter configurare l'omicidio colposo nel caso di decesso per patologia asbesto correlata, occorre la conferma del nesso causale tra l'esposizione  professionale a polveri e fibre di amianto in assenza di cautele e l'evento. In materia di cancro polmonare, rileva la causa individuale sul presupposto della teoria multistadio della cancerogenesi, pur nella multifattorialità della patologia. Per il mesotelioma, invece, è necessaria prima di tutto la conferma della sussistenza di una legge scientifica di   copertura, accreditata in via universale (ritorna quindi il dibattito circa la sussistenza di due distinte tesi giuridiche,   anche se quella della c.d. "trigger dose" pare ormai definitivamente tramontata. 
  • Cassazione Civile- Sez. VI, Ordinanza 31-05-2016, n. 11201: la Corte di Cassazione, sulla scia della precedente giurisprudenza, conferma che anche per quanto riguarda le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto trova applicazione la norma di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. Ne consegue che, decorso il termine di 3 anni dalla definizione del procedimento amministrativo, il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto di cui all'art. 13 comma 8 L. 257/1992 sono assoggettate a decadenza. Questo termine decorre a partire dalla domanda amministrativa, o meglio, dalla definizione del procedimento amministrativo e quindi, nel caso di rigetto del ricorso amministrativo da quest'ultimo termine, nel caso invece di mancata pronuncia, dai 300 giorni di sua durata massima, e quindi complessivamente in 3 anni e 300 giorni. 
  • Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza 03-05-2016, n. 8653- In tema di benefici previdenziali, i lavoratori esposti all'amianto, che hanno presentato domanda amministrativa, hanno diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti. Tali riconoscimenti decorrono dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello spatium deliberandi assegnato all'ente ai sensi dell’art. 7 l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell’art. 16, 6º comma, l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo).
  • Cassazione Civile- Sez. Lavoro, Sentenza  21-11-2016, n. 23653: Ai fini dell'operatività della tutela assicurativa è sufficiente il rischio ambientale ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse.
  • Cassazione Civile - Sez. Lavoro, Ordinanza 6, 25 maggio 2016, n. 10885 - La giurisprudenza di legittimità è attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione,  che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria. Pertanto, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei.

La giurisprudenza nazionale del 2015

  • Cassazione Civile- Sez. Lavoro, Sentenza 03/06/2015, n. 11485 - Il beneficio del pensionamento anticipato, ex art. 10 del d.l. 18 marzo 1994, n. 185 non è cumulabile, per lo stesso periodo, con l'accredito figurativo derivante dall'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Resta tuttavia salva la possibilità per l'assicurato, che non abbia già fruito del prepensionamento o non abbia presentato domanda di pensionamento anticipato, di optare per l'uno o l'altro dei benefici 
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 26-03-2015, n. 6105 – Per quanto concerne le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro,  trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., ossia il principio dell’equivalenza delle cause. Per cui va riconosciuta  efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l’evento e  solo qualora possa ritenersi con certezza che l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
  • Cassazione Civile, Sez. VI, 27 maggio 2015, n. 10980 -  Con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da  soggetti gia'  pensionati,  ciò che si fa valere non  è  il  diritto  al ricalcolo  della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare  dei  singoli  ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a   un   beneficio  che,  seppure  previsto  dalla  legge  "ai   fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di  una  sua specifica  autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo  ancorato  a presupposti propri  e  distinti  da  quelli  in presenza  dei quali era sorto il diritto al trattamento pensionistico.
  • Cassazione Civile, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 14895 - In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dall’art. 47, 5º comma, d.l. n. 269 del 2003 (convertito  con modificazioni nella l. n. 326 del 2003), non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all’art. 13, 8º comma, l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del 6º comma bis, dell’art. 47 l. n. 326. Di conseguenza il D.M. del 27 ottobre 2004, laddove all’art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria e quindi va disapplicato.
  • Cassazione Civile, Sentenza, sez. VI, 09-02-2015, n. 2351- In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all’art. 13,  comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Pertanto la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione.
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 25-03-2015, n. 5928: Rivalutazione contributiva- Nel solco tracciato dalla L. 326/03, art. 47 co. 6 bis e art. 3 co. 132 L. 350/03, non possono trovare applicazione la norma di cui al D.M. 27.10.2004, di fonte regolamentare generale, che contrariamente alla norma di grado superiore, impone il deposito della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 a tutti i lavoratori, anche quelli per i quali la nuova normativa non trova applicazione;
  • Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 7194/2015: La Corte di Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza n. 7941 del 19.11.2014 - 23.02.2015, ha annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino aveva condannato il magnate Stephan Schmidheiny, magnate di Eternit, alla pena di 18 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 434 c.p. in seguito alla morte di migliaia di lavoratori e cittadini in seguito a patologie asbesto correlate originate dal disastro provocato dalle sue condotte attive e omissive negli stabilimenti italiani di Eternit. 

La giurisprudenza nazionale del 2014

  • Corte di Appello di Lecce, Sez. Lav., 08 gennaio 2014: la Corte di Appello di Lecce dichiara che l' "adenocarcinoma del colon retto" è insorto a "causa della attività lavorativa espletata dal 26-6-1974 al 31-1-1995 (di operaio fino al 30-9-1979 e, successivamente, di impiegato tecnico) come preposto in area acciaieria nello stabilimento ILVA (già ITALSIDER) presso il centro siderurgico di Taranto poiché era stato addetto a lavori che avevano comportato l'esposizione ad amianto e ad altri fattori cancerogeni (acidi solventi, idrocarburi, diossina, radiazioni, polveri, minerali e fumi)". Quindi, l'INAIL è stata condannata a costituire la rendita in favore del lavoratore vittima della patologia che è stata causa dall'esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni, tra i quali la diossina presso lo stabilimento ILVA di Taranto. 
  • Consiglio di Stato, 24 marzo 2014, n. 1409 - Amianto e certificazione di esposizione di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale: confermata la possibilità per il giudice di merito di disapplicare le norme del DM 12.03.2008, che ha circoscritto l'operatività delle norme di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 L. 247/2007, in forza delle quali tutti i lavoratori nei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale hanno diritto al riconoscimento fino all'inizio delle bonifiche, ovvero al 02.10.2003, ai fini del prepensionamento. L'Avv. Ezio Bonanni aveva ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l'annullamento del decreto per i profili di illegittimità per contrasto con la normativa nazionale (TAR Lazio, sentenza n. 5750/2009). Il Consiglio di Stato, pur annullando, non nega i principi già sanciti dal Tribunale Amministrativo Regionale. Su tale controversia, l'Avv. Ezio Bonanni aveva depositato anche un ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo che è stato anche oggetto della pubblicazione Lo Stato dimentica l'amianto killer.
  • Cassazione Civile, Sez. VI, 25 novembre 2014, n. 24998 - Non sussistenza della decadenza "speciale" per coloro che non hanno depositato la domanda all'INAIL entro il 15.06.2005, nei casi stabiliti dall'art. 47 comma 6 bis L. 326/03 ovvero dall'art. 3 comma 132 L. 350/03: è sufficiente aver depositato la domanda all'INAIL prima del 02.10.2003, ovvero maturato il diritto a pensione anche per effetto delle maggiorazioni amianto sempre entro il 02.10.2003, per ottenere l'applicazione della precedente e più favorevole normativa di cui all'art. 13 comma 8 L. 257/1992 e quindi ottenere il beneficio con il coefficiente 1,5, senza decadenza in quanto la precedente normativa amianto non prevedeva l'obbligo di domanda all'INAIL.

La giurisprudenza nazionale del 2013

  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 gennaio 2013, n. 1573 - Amianto e rivalutazione dei contributi versati: in caso di esposizione professionale a polveri e fibre di amianto ultradecennale, a concentrazioni superiori alle 100 ff/l, è dovuta la rivalutazione dell'intero periodo ai fini del prepensionamento  ovvero ai fini della rivalutazione della prestazione previdenziale.
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 12 luglio 2013, n. 30206 - Decessi e lesioni dovuti ad amianto e grado di incidenza dell’esposizione sul decorso della malattia: assoluzione dell'amministratore unico in funzione della sussistenza di dubbi ragionevoli sulla sua colpevolezza;
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2013, n. 18267 - Operaio ascensorista ed esposizione all'amianto. Si assume da parte del Tribunale di Napoli e ancora dalla Corte di Appello di Napoli che, alla data dell'esposizione ad amianto, non ci sarebbe stata piena cognizione della realtà del rischio. La sentenza controcorrente, rimasta un precedente isolato, poiché il rischio amianto era ben conosciuto, ovvero conoscibile, fin dall'inizio del secolo scorso e quello cancerogeno quantomeno dagli inizi degli anni '40 (tra le tante, Cass. Sez. lav., n. 1477/2014). 
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 agosto 2013, n. 19572 - Tumore al colon di un dipendente della RFI e correlazione causale: due opposte consulenze tecniche d'ufficio. La Corte di Cassazione afferma il seguente principio: "qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione e sempre che non siano state formulate dalle parti interessate critiche precise e circostanziate al riguardo idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica (vedi, per tutte: Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063; Cass. 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. 29 agosto 2011, n. 17720; Cass. 15 marzo 2001, n. 3787)". Viene così accolto il ricorso del dipendente che, essendo stato esposto ad amianto, utilizzato dalle Ferrovie dello Stato, ha contratto cancro al colon.
  • Tribunale di Reggio Emilia, 28 ottobre 2013, n. 1279 - Mesotelioma e decesso di una lavoratrice: amianto e responsabilità. La sentenza è di notevole pregio scientifico e giuridico, in quanto illustra le capacità eziopatogenetiche dell'amianto nel generare il mesotelioma. Accolte quindi le domande risarcitorie con condanna a carico del datore di lavoro al risarcimento dei danni. 

La giurisprudenza nazionale del 2012

La giurisprudenza nazionale del 2011

La giurisprudenza nazionale del 2010

La giurisprudenza nazionale del 2009

  • Cassazione Penale, Sez. 3, 19 gennaio 2009, n. 1825 - Appaltatore e Committente: Responsabilità. Si afferma la responsabilità di due datori di lavoro di ditte incaricate della rimozione di lastre di cemento - amianto per non aver predisposto adeguate misure di protezione dei lavoratori dipendenti. La Corte di Cassazione afferma il principio: "la designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi specifici. Infatti, il servizio di prevenzione e protezione ha per legge il compito generale di supportare il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio e nella elaborazione delle misure di prevenzione adeguate, oltre che di provvedere alla formazione e informazione antinfortunistica dei lavoratori dipendenti (D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9); mentre il datore di lavoro conserva l'obbligo di adottare concretamente le misure prevenzionali come sopra elaborate, nonchè di vigilare sulla loro attuazione (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5), a meno che per la vigilanza non abbia delegato un preposto appositamente incaricato. Nel caso di specie si rimprovera al datore di lavoro P.R. di non aver adottato le misure prescritte, come l'uso di un aspiratore delle polveri, nonchè un trattamento preventivo delle lastre con spruzzatore e fissatore incapsulante." Accoglie invece il ricorso dell'altro datore di lavoro, individuato come appaltatore nel capo di imputazione del precedente giudizio, ma condannato nella sentenza in qualità di committente: sembra chiaro che la società di cui egli era amministratore unico fosse la società committente dei lavori. Ciò non significa però che il committente non possa essere ritenuto responsabile a titolo di concorso con l'appaltatore. Si afferma il principio: "Nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni, invece, esiste una specifica norma di legge che costituisce il committente come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive. Infatti, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici: a) affida al datore di lavoro committente il compito di verificare l'idoneità tecnica dell'impresa appaltatrice e di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure prevenzionali; b) assegna a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione; c) affida al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui alla lettera precedente, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Sulla base di questi obblighi si configura una corresponsabilità di committente e appaltatore, al fine di rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro. Ne deriva per il caso di specie, che anche il P.E. poteva essere astrattamente corresponsabile delle violazione delle misure di protezione contro i rischi dell'amianto (che imponevano l'uso dell'aspiratore e il preventivo trattamento delle lastre con spruzzatura e fissazione incapsulante): tuttavia non come appaltatore, bensì come committente. Ma in questo caso il Giudice di merito doveva accertare e approfondire il suo profilo di colpa sulla base degli obblighi a lui incombenti a norma del predetto art. 7.  Sul punto, invece, manca qualsiasi motivazione." La responsabilità del committente sussiste sempre e comunque, anche in relazione ad esposizioni antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 7 Dlgs 626/1994 (confermata sul punto Cass., Sez. lav., n. 45/2009).
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 6 aprile 2009, n. 8207 - Esposizione all'amianto
  • Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 6 aprile 2009, n. 8206 - Amianto e beneficio contributivo
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 marzo 2009, n. 7886 - Amianto e maggiorazione contributiva
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7771 - Ferrovie dello Stato ed esposizione amianto: la Corte di Cassazione afferma che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di benefici amianto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. 
  • Cassazione Civile, Sez. Lav. 30 marzo 2009, n. 7584 - Amianto ed effettiva esposizione. Si afferma il principio secondo il quale i benefici amianto ex art. 13 comma  8 L. 257/92 vanno riconosciuti solo per il periodo di supermaento della soglia delle 100 ff/l, diversamente da coloro che hanno subito patologie asbesto correlate, ovvero hanno lavorato nelle miniere: "L'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale". Questa sentenza è importante perché afferma il principio che per il lavoratore malato deve essere riconosciuto l'intero periodo lavorativo in esposizione ad amianto.
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2009, n. 7311 - Esposizione Amianto
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 febbraio 2009, n. 4650 - Esposizione amianto e benefici
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2009, n. 41782 - Amianto e conseguente morte di 12 lavoratori
  • Cassazione Penale, Sez. 3, 10 marzo 2009, n. 10527 - Formazione e Addestramento per rischio amianto
  • T.A.R. Puglia, Sez. I, 02 ottobre 2009 - Bonifica siti contenenti amianto 

 

La giurisprudenza nazionale del 2008

  • Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2008, n. 47380 - Patologie professionali da amianto
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2008, n. 42128 - Tumore da amianto
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 30 settembre 2008, n. 37089 - "Errore interpretativo" della Corte d'appello in tema di tumori professionali da amianto
  • Cassazione Penale, Sez. 3, 3 aprile 2008, n. 13990 - Demolizione e rimozione amianto
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2008, n. 22165 - Polveri di amianto e nesso causale con il danno alla salute del lavoratore deceduto
  • Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 febbraio 2008, n. 2491 - Conferma della responsabilità del datore di lavoro e risarcimento dei danni per l'insorgenza di placche pleuriche. In questo caso, un gruista aveva contratto tale patologia che l'INAIL aveva riconosciuto con un grado invalidante del 5%, senza alcun indennizzo. L'obbligo di risarcimento grava quindi sul datore di lavoro;
  • Cassazione Penale, Sez. 4, 1 febbraio 2008, n. 5117 - Tumori da amianto: nesso causale e colpa. Si afferma il principio che sussiste sempre e comunque la responsabilità del titolare della posizione di garanzia (amministratore e/o componente del consiglio di amministrazione e/o direttore aziendale) per l'utilizzo non cautelato di amianto, anche nel caso in cui si siano adottate tutte le misure di sicurezza e sia insorto comunque un mesotelioma o altra patologia asbesto correlata, per le quali è applicabile sempre la legge della dose dipendenze e quindi della rilevanza di qualsiasi esposizione e della sua intensità;
  • Cassazione Penale, Sez. 3, 18 gennaio 2008, n. 802 - Demolizione e rimozione amianto. 
  • Corte Costituzionale, 20 novembre 2008, n. 376: La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma di cui all'art. 47 comma 1 e 5 L. 326/2003, che riduce i benefici amianto al coefficiente 1,25, utile solamente ai fini dell'entità della prestazione mentre, in precedenza, tale diritto consisteva nella maggiorazione dell'anzianità contributiva con il coefficiente 1,5, utile per il prepensionamento. Il sospetto di incostituzionalità risiedeva nell'applicare la nuova normativa anche nei casi di avvenuta maturazione del diritto;

La giurisprudenza nazionale del 2007

La giurisprudenza nazionale del 2006

La giurisprudenza nazionale del 2005

Le sentenze più importanti del 2004

 

La giurisprudenza nazionale precedente

2003:legale legale legale legale legale legale

2002: legale legale legale legale legale legale

  • Corte Costituzionale, 22 aprile 2002, 127 - Beneficio previdenziale per esposizione ad amianto. La Corte Costituzionale ribadisce il principio per il quale i benefici amianto debbono essere riconosciuti anche ai dipendenti pubblici. È fatto divieto di qualsiasi discriminazione tra lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto in materia di benefici pensionistici. 

Rassegna giurisprudenziale a cura dell'Avv. Ezio Bonanni