Risposta a interpello del Ministero del lavoro, 16 maggio 2006 

Categoria di lavoratori esposti all'amianto

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVAProt. n. 25/SEGR./0004255

 Alla Confindustria 

Viale dell'Astronomia, 30 

00144 - ROMA

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Confindustria in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto. 

La Confindustria, con istanza di interpello, dopo aver esposto le proprie perplessità in merito alle disposizioni impartite dal Ministero del lavoro con il D.M. 27 ottobre 2004 per dare applicazione all’art. 47 del D.L. n. 269/2003, conv. dalla L. n. 326/2003, riguardante i benefici previdenziali previsti in materia di esposizione all’amianto, ha richiesto a questa Direzione di esprimere un parere in merito. 

Oggetto dell’interpello è la corretta applicazione del citato art. 47 ed in particolare il significato da attribuire alla data del 2 ottobre 2003, quale termine finale di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori per poter fruire dei benefici previdenziali previsti dalle norme o discrimine temporale tra due diversi tipi di benefici previdenziali, quelli previsti dalla L. n. 257/1992 e quelli stabiliti dalla L. n. 326/2003. 

In altri termini si tratta di chiarire se i benefici previdenziali previsti spettino indistintamente a tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, per il tempo e le quantità previste, fino alla data del 2 ottobre 2003, stabilita dalla L. n. 326/2003, oppure se i benefici stessi spettino solo a coloro che sono stati soggetti a tale esposizione fino alla data indicata dalla precedente L. n. 257/1992, vale a dire il 28 aprile 1993. 

Ciò premesso, con specifico riferimento alla problematica sollevata da Confindustria, nel riconfermare l’interpretazione e le istruzioni fornite dall’INAIL e dall’INPS, rispettivamente con le circolari n. 90/2004 e n. 15/2005, si osserva quanto segue. 

Con il D.M. 27 ottobre 2004 sono state definite le modalità di attuazione della nuova disciplina per il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, dettata dal citato art. 47 del D.L. n. 269/2003. 

Il predetto provvedimento tiene conto anche delle disposizioni normative medio tempore introdotte dall’art. 3, comma 132, della L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) e, conseguentemente, del rinnovato quadro normativo di riferimento in materia. 

Relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate dai lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative approvate, dapprima, in sede di conversione del già richiamato D.L. n. 269/2003, quindi, nella legge finanziaria per il 2004, è stata progressivamente riestesa l’operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all’INAIL l’accertamento dell’esposizione qualificata del lavoratore all’amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale, anche per periodi successivi all’entrata in vigore della L. n. 257/1992. 

Più in particolare, in sede di conversione del decreto legge sono state fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, nonché per coloro che, alla medesima data, fruissero dei trattamenti di mobilità, ovvero che avessero definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 

Successivamente, la Finanziaria 2004 ha stabilito che, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, siano fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003, disponendo altresì che restino valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. 

Sulla base di tale ultima disposizione, di contenuto necessariamente diverso ed ampliativo rispetto alla precedente, il decreto recante le modalità di attuazione della nuova disciplina ha dunque stabilito che hai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data. Tale disposizione pertanto è da intendersi, dopo la conferma normativa del criterio tecnico da utilizzare per l’accertamento dell’esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, nel senso che la maturazione del diritto al predetto beneficio avvenga con l’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il termine del 2 ottobre 2003. 

Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell’accertata esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora, alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

(f.to Mario Notaro) 

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Risposta a interpello del Ministero del lavoro, 16 maggio 2006

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