Legge 1124 - 1965

Assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali

Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi

140. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e  che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni, su proposta del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità,  sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri  lavori che espongano al rischio della silicosi.

141. Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti  gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel  presente capo.

142. Agli effetti del presente capo per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non  a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si  manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione  sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari

miliariformi, confluenti o non.

143. Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'articolo precedente ed alla tabella  allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria  l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella

medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in percentuale  tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di

silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.

144. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente  decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8,  e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità,

sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri  lavori che espongono al rischio dell'asbestosi .

145. Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte  ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento ;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e  cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte  derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e

cardiocircolatorio .

146. La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su  richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di  aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del  titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla  asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento  assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle  condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose  dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di  recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile . Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini  del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre  la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione  della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle

successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.

In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al  presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.

Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di  quindici anni previsto dall'art. 137.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine  alla domanda medesima.

147. Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la  liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è  quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione  della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette,  durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo  dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella  medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono  delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai  precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività  soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base  per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la  liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione  risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene  presa a base quest'ultima retribuzione.

148. Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni  caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del  lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto  nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle  prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione  obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente  sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad  astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno  giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un  assegno giornaliero corrispondente alla indennità di cui all'art. 72.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si  applica la disposizione dell'art. 89.

149. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi  di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato  inizialmente denunciato.

150. Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale  ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con  inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto  assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle  indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di  famiglia, una rendita di passaggio.

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è  pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e  quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due  terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità  di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni  dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato,  influendo sull'ulteriore corso della malattia .

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per  la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione  nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga  sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di  passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.

151. Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare  domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito  dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione  in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.

La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e  la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla  tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e  sulla misura della retribuzione relativa;

b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

152. In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che  non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il  datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto assicuratore e quello al Ministero del  lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di  disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.

L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere  all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.

153. I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a  corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti  gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il  rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere  ecc. .

A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle  notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione  del rischio.

154. I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di  esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

155. Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di  lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione  delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.

156. I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a  raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.

157. I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque  giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò  autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette .

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e  a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione  secondo le modalità di cui all'articolo seguente .

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad  intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma  precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da  silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può  richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità cui agli artt. 160  e seguenti.

Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante  del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un  fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale  della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

158. Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere sottoposti  anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.

Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a  distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.

Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo  dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.

159. La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di  fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la  precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

160. La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del  torace comprendente l'intero ambito polmonare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per  settanta.

Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 157  deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.

Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione  progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il  numero dello schermogramma o del radiogramma.

In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

161. Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente  capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale, previo accertamento all'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico  provinciale.

Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono operare in tutto il  territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  sentito il Ministero della sanità.

162. I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda  personale conforme al modello A, allegato n. 9.

Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al modello B,  allegato n. 10.

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi  polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle  lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.

L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene  a conoscenza del risultato degli accertamenti.

La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i documenti radiografici e  schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico  o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia  dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i  documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un  periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del  Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del  registro predetti in altro luogo.

163. Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se  iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque  giorni dal ricevimento.

164. Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma  dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

165. Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve  indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.

L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del  collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma  dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.

166. Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni  all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti  dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

167. I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti  nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.

168. Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro  competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del  lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono  essere portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini  ivi stabiliti.

Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo  accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 157.

169. L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da  medici da esso designati per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.

170. La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto  assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.

171. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di  emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati  obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.

172. Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli  artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.

173. Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto  con il Ministro per la sanità.

174. Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di  sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,  n. 303 .

175. Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui  all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva  anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

176. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000 a  lire 60.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 240.000 .

177. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di  cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 , del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del  presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si sia manifestata oltre il periodo massimo di  indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile  1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni ;

b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è  stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate  nella tabella predetta;

c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in  lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per  inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con  inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.

Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:

e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle spese  sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase  attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni  dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi  e l'asbestosi.

Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Legge 1124 - 1965

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