Decreto ministeriale del 27 settembre 2010

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare-  27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.


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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e con IL MINISTRO DELLA SALUTE decreta:

Art. 1- Principi generali

 

1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  procedure  di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a  quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

2.  I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,   se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della  corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

 

3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui  all'allegato  3 del presente decreto.

 

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi  hanno  un livello di tutela ambientale  superiore  a  quelle  per  rifiuti  non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento  di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad  ogni  categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

 

5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o  contaminati da   inquinanti  organici   persistenti   deve   essere   effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE)  n.  850/2004  e successive modificazioni.

 

Art. 2-   Caratterizzazione di base

 

1. Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in  ciascuna categoria di discarica, cosi' come definite dall'art. 4  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  il  produttore  dei  rifiuti  e' tenuto  ad  effettuare  la  caratterizzazione  di base  di  ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta  caratterizzazione deve essere effettuata prima del  conferimento  in  discarica  ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

 

2. La caratterizzazione di base determina  le  caratteristiche  dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte  le  informazioni  necessarie per  lo  smaltimento  finale   in  condizioni   di   sicurezza.   La caratterizzazione di base  e'  obbligatoria  per qualsiasi  tipo  di rifiuto ed e' effettuata nel rispetto  delle  prescrizioni  stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

  3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni  variazione  significativa  del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

 

4. Se le caratteristiche  di  base  di  una  tipologia  di  rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita'  per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La  mancata conformita'  ai  criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.

 

5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o)  del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilita' di garantire che le informazioni  fornite  per la  caratterizzazione siano corrette.

 

6. Il gestore e' tenuto  a  conservare  i  dati  richiesti  per  un periodo di cinque anni.

 

Art. 3 - Verifica di conformita'

 

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria  di discarica in base alla  caratterizzazione  di  cui  all'art.  2  del presente decreto, sono successivamente sottoposti  alla  verifica  di conformita' per stabilire  se possiedono  le  caratteristiche  della relativa categoria  e  se  soddisfano  i  criteri di  ammissibilita' previsti dal presente decreto.

 

2. La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal  produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza  prevista  dal  comma  3 dell'art. 2.

  

3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al  test  di  cessione  a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

 

4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi  ai  risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

 

 

Art. 4- Verifica in loco

 

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di  rifiuti  ad  ispezione  prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto  e' conforme ai criteri di ammissibilita' previsti dal  presente decreto per la specifica categoria di discarica.

 

2. I rifiuti smaltiti  dal  produttore  in  una  discarica  da  lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

 

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla  caratterizzazione  di  base  e alla verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del  presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei  documenti di accompagnamento secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

  

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorita' territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due  mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

Art. 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del  presente  decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

 

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti  ad accertamento analitico, in quanto sono considerati gia'  conformi  ai criteri specificati  nella definizione  di  rifiuti  inerti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo  13  gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purche' provenienti dallo stesso processo produttivo;

 

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a  test  di  cessione  di  cui  all'allegato  3 del presente decreto, presentano un eluato conforme  alle  concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

 

2. E' vietato il conferimento in discarica per  inerti  di  rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV  del  Regolamento  (CE)  n.  850/2004  e  successive modificazioni.

 

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti  elencati  non  possono  essere  ammessi  in  una discarica per rifiuti inerti se risultano  contaminati  o  contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica,  sostanze chimiche in quantita' tale da aumentare il rischio per l'ambiente  o da determinare il loro smaltimento in una discarica  appartenente  ad una categoria diversa.


Tabella 1

Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in  discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

 

 

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Codice  |         Descrizione         |         Restrizioni

=====================================================================

        | scarti di ceramica,         |

        | mattoni, mattonelle e       |

        | materiali da costruzione    |

        | (sottoposti a trattamento   |

10 12 08| termico)                    |

---------------------------------------------------------------------

        |Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti

10 11 03|a base di vetro **           |organici

---------------------------------------------------------------------

15 01 07|Imballaggi in vetro          |

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solamente i rifiuti

        |                             |selezionati da costruzione e

17 01 01|Cemento                      |demolizione (*)

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solamente i rifiuti

        |                             |selezionati da costruzione e

17 01 02|Mattoni                      |demolizione (*)

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solamente i rifiuti

        |                             |selezionati da costruzione e

17 01 03|Mattonelle e ceramiche       |demolizione (*)

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solamente i rifiuti

        |Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e

17 01 07|mattonelle e ceramiche       |demolizione (*)

---------------------------------------------------------------------

17 02 02|Vetro                        |

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Esclusi i primi 30 cm di

        |                             |suolo, la torba e purche' non

        |                             |provenienti da siti

17 05 04|Terra e rocce***             |contaminati

---------------------------------------------------------------------

19 12 05|Vetro                        |

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solamente vetro raccolto

20 01 02|Vetro                        |separatamente

---------------------------------------------------------------------

        |                             |Solo rifiuti di giardini e

        |                             |parchi; eccetto terra vegetale

20 02 02|Terre e rocce                |e torba

---------------------------------------------------------------------

 

 

(*)  Rifiuti  contenenti  una  percentuale  minoritaria  di  metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i  rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

 

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione  e  dalla  demolizione provenienti  da costruzioni  contaminate  da   sostanze   pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei  processi  produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che  la  costruzione  demolita fosse contaminata in misura significativa.

 

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione  e  dalla  demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con  materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.


Tabella 2

Limiti  di  concentrazione  nell'eluato   per   l'accettabilita'   in

discariche per rifiuti inerti

 

 

=====================================================================

           Parametro             |         L/S=10 1/kg

                                 |             mg/l

=====================================================================

As                               |0,05

Ba                               |2

Cd                               |0,004

Cr totale                        |0,05

Cu                               |0,2

Hg                               |0,001

Mo                               |0,05

Ni                               |0,04

Pb                               |0,05

Sb                               |0,006

Se                               |0,01

Zn                               |0,4

Cloruri                          |80

Fluoruri                         |1

Solfati                          |100

Indice Fenolo                    |0,1

DOC (*)                          |50

TDS (**)                         |400

---------------------------------------------------------------------

 

 

(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti  ai  test  con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi  ai  criteri di ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il  risultato della prova non supera 50mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il  TDS  (Solidi  disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

 

Tabella 3

Limiti di accettabilita' per i composti organici  in  discariche  per rifiuti inerti

 

 

=====================================================================

       Parametro                 |           Valore         |

=====================================================================

                                 |           mg/kg          |

                                 |                          |

---------------------------------------------------------------------

                                 |                          |

TOC (*)                          |           30.000 (*)     |

---------------------------------------------------------------------

                                 |                          |

BTEX                             |               6          |

---------------------------------------------------------------------

                                 |                          |

Olio minerale  (da C10 a C40)    |             500          |

---------------------------------------------------------------------

 

 

(*)Tale parametro si riferisce alle sostanze  organiche  chimicamente attive, in grado  di  interferire  con  l'ambiente,  con  esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri  rifiuti  chimicamente  inerti.

Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore  limite piu' elevato, purche' non si superi il valore di  500  mg/kg  per  il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

 

Tabella 4

Fattori  di  equivalenza  per  il  calcolo  delle  diossine   e   dei dibenzofurani

 

 

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               PCDD/PCDF                      |Fattore di equivalenza

                                              |(TEF)

=====================================================================

                   |Tetraclorodibenzodiossina |

2, 3, 7, 8         |(TeCDD)                   |1

---------------------------------------------------------------------

                   |Pentaclorodibenzodiossina |

1, 2, 3, 7, 8      |(PeCDD)                   |1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzodiossina   |

1, 2, 3, 4, 7, 8   |(HxCDD)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzodiossina   |

1, 2, 3, 7, 8, 9   |(HxCDD)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzodiossina   |

1, 2, 3, 6, 7, 8   |(HxCDD)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Eptaclorodibenzodiossina  |

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD)                   |0,01

---------------------------------------------------------------------

                   |Octaclorodibenzodiossina  |

                   |(OCDD)                    |0,0003

---------------------------------------------------------------------

                   |Tetraclorodibenzofurano   |

2, 3, 7, 8         |(TeCDF)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Pentaclorodibenzofurano   |

2, 3, 4, 7, 8      |(PeCDF)                   |0,3

---------------------------------------------------------------------

                   |Pentaclorodibenzofurano   |

1, 2, 3, 7, 8      |(PeCDF)                   |0,03

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzofurano     |

1, 2, 3, 4, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzofurano     |

1, 2, 3, 7, 8, 9   |(HxCDF)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzofurano     |

1, 2, 3, 6, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Esaclorodibenzofurano     |

2, 3, 4, 6, 7, 8   |(HxCDF)                   |0,1

---------------------------------------------------------------------

                   |Eptaclorodibenzofurano    |

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF)                   |0,01

---------------------------------------------------------------------

                   |Eptaclorodibenzofurano    |

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF)                   |0,01

---------------------------------------------------------------------

                   |Octaclorodibenzofurano    |

                   |(OCDF)                    |0,0003

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Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

 

1. Nelle discariche per rifiuti non  pericolosi  e'  consentito  lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

 

a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36  classificati  come  non pericolosi nel  capitolo  20  dell'elenco europeo  dei  rifiuti,  le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per  qualita'  e  quantita'  ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti non pericolosi individuati  in  una  lista  positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  delle  attivita' produttive  e  della  salute,  sentito  il  parere  della Conferenza Stato-Regioni.

 

2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi  in  questa tipologia di discarica  se  risultano  conformi  a  quanto  previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono  ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il  rischio  associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in  altri impianti.  Detti rifiuti non possono essere  ammessi  in  aree  in  cui  sono  ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

 

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi  che  hanno  una concentrazione  di  sostanza  secca  non inferiore al 25%  e  che,  sottoposti  a test  di  cessione  di  cui all'allegato 3, presentano un  eluato  conforme  alle concentrazioni fissate in tabella 5.

 

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi',  smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad  esempio,  sottoposti  a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;

c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di  sostanza secca non inferiore al 25%;

d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree  destinate  ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

 

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del  presente  decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non  pericolosi  destinate  a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non  reattivi,  possono  essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni  di  cui alla tabella 5a.

 

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del  presente  decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato  il  conferimento di rifiuti che:

a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo  i  fattori  di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere  a)  e  b),  in  concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

 

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche  per  rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi.  Il  deposito  dei  rifiuti contenenti  fibre   minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in  modo tale da evitare la frantumazione  dei  materiali.  Dette  celle  sono realizzate con gli stessi criteri  adottati  per  le  discariche  dei rifiuti inerti. Le celle sono  coltivate ricorrendo  a  sistemi  che prevedano la realizzazione di settori o  trincee.  Sono spaziate  in modo da consentire il passaggio  degli  automezzi  senza  causare  la frantumazione dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali  artificiali.

Entro  la  giornata  di  conferimento,  deve  essere  assicurata   la ricopertura del rifiuto con materiale  adeguato,  avente  consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei  materiali da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata protezione  contro  la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso  dell'area  dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad  impedire  il  contatto tra rifiuti e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali  rifiuti  non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non  pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non  superiore al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a;

c)  i  materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in  matrici cementizie o resinoidi in conformita' con l'art. 7, comma 3,  lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  senza  essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali  devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorita' territorialmente competente.

 


Tabella 5

Limiti  di  concentrazione  nell'eluato   per   l'accettabilita'   in discariche per rifiuti non pericolosi

 

 

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                 Parametro                 |    L/S=10l/kg

                                           |      (mg/l)

=====================================================================

As                                         |0,2

Ba                                         |10

Cd                                         |0,1

Cr totale                                  |1

Cu                                         |5

Hg                                         |0,02

Mo                                         |1

Ni                                         |1

Pb                                         |1

Sb                                         |0,07

Se                                         |0,05

Zn                                         |5

Cloruri                                    |2.500

Fluoruri                                   |15

Solfati                                    |5.000

DOC  (*) (**)                              |100

TDS (***)                                  |10.000

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si  applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

 a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di  alimenti individuati  dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi  e  rifiuti  derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo  dei  rifiuti  030301,  030302,  030305, 030307, 030308,  030309,  030310,  030311  e  030399),  fanghi  prodotti  dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e  fanghi  delle  fosse  settiche  (200304),  purche' trattati mediante processi  idonei  a  ridurne  in  modo  consistente l'attivita' biologica;

 

 b. fanghi individuati dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti 040106, 040107, 040220,  050110,  050113,  070112,  070212,  070312, 070412, 070512, 070612,  070712,  170506,  190812,  190814,  190902, 190903, 191304, 191306, purche' trattati mediante processi  idonei  a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

 

 c. rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  reflue  urbane individuati dai codici  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  190801  e 190802;

 

 d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);

 

 e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;

 

 f.  rifiuti  derivanti  dal  trattamento   meccanico   (ad   esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e  dal  trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

 

 g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei  rifiuti  urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purche' sia garantita la conformita' con quanto previsto dai  Programmi  regionali  di  cui all'articolo  5  del  D.Lgs  36/2003  e  presentino un   indice   di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2 /kgSVh.

 (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I rifiuti  possono  essere   considerati  conformi   ai   criteri   di ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il risultato della prova non supera 100 mg/l.

 (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi  disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.  Il limite di concentrazione per il parametro TDS  non  si  applica  alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*).

 

Tabella 5a

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di  rifiuti pericolosi  stabili non  reattivi  in  discariche  per  rifiuti  non pericolosi

 

 

=====================================================================

                 Parametro                 |    L/S=10 l/kg

                                           |      (mg/l)

=====================================================================

As                                         |0,2

Ba                                         |10

Cd                                         |0,1

Cr totale                                  |1

Cu                                         |5

Hg                                         |0,02

Mo                                         |1

Ni                                         |1

Pb                                         |1

Sb                                         |0,07

Se                                         |0,05

Zn                                         |5

Cloruri                                    |1.500

Fluoruri                                   |15

Solfati                                    |2.000

DOC  (*)                                   |80

TDS (**)                                   |6.000

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori  riportati  per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I rifiuti  possono  essere   considerati  conformi   ai   criteri   di ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il risultato della prova non supera 80 mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il  TDS  (solidi  disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.


Art. 7  - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

 

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto  legislativo  13 gennaio 2003, n. 36, le autoritA' territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti  sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

 

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da  suddividersi in discariche considerate  bioreattori  con  recupero  di  biogas  e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con  elevato contenuto sia di rifiuti organici o  biodegradabili  che  di  rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

 

2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di  discariche di   cui   al  comma   1   vengono   individuati   dalle   autorita' territorialmente competenti in sede di rilascio  dell'autorizzazione.

I  criteri  sono  stabiliti,  caso  per  caso,  tenendo  conto  delle caratteristiche  dei rifiuti,  della  valutazione  di  rischio   con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneita' del  sito  e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

 

3. Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono,  altresi', autorizzare monodiscariche per rifiuti non  pericolosi  derivanti  da operazioni di messa in sicurezza  d'emergenza  e  da  operazioni  di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,  prendendo   in considerazione i parametri  previsti  dalla  tabella  1,  colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 8  - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

 

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto, nelle discariche per  rifiuti  pericolosi  sono  smaltiti  i  rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

 

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;

b) contengono PCB come definiti dal decreto 22  maggio  1999,  n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

c) contengono diossine o furani calcolati secondo  i  fattori  di equivalenza di cui alla tabella 4  in  concentrazioni  non  superiori 0,01 mg/kg;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere

inferiore al 25%;

e) il TOC non deve essere superiore al 6%;

f) per gli inquinanti  organici  persistenti  diversi  da  quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si  applicano  i  limiti  di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;

  

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della  discarica,  dall'autorita' territorialmente  competente  qualora  la provenienza  del   rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

 

3. Le  autorita'  competenti  possono  autorizzare  all'interno  di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa  valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di  cui  all'art.  7,  purche'  sia garantita all'ingresso al  sito  la  separazione  dei  flussi  di  rifiuti  non pericolosi da quelli pericolosi.

 


Tabella 6

Limiti  di  concentrazione  nell'eluato   per   l'accettabilita'   in discariche per rifiuti pericolosi

 

 

=====================================================================

                 Parametro                 |    L/S=10 1/kg

                                           |        mg/l

=====================================================================

As                                         |2,5

Ba                                         |30

Cd                                         |0,5

Cr totale                                  |7

Cu                                         |10

Hg                                         |0,2

Mo                                         |3

Ni                                         |4

Pb                                         |5

Sb                                         |0,5

Se                                         |0,7

Zn                                         |20

Cloruri                                    |2.500

Fluoruri                                   |50

Solfati                                    |5.000

DOC (*)                                    |100

TDS(**)                                    |10.000

---------------------------------------------------------------------

 

 

(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti  a  test,  con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I rifiuti  possono  essere   considerati   conformi  ai   criteri   di ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato della prova non supera 100mg/l.

(**) E' possibile servirsi dei valori per il  TDS  (solidi  disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.


Art. 9 - Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei

 

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e  i rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione  di  quelli indicati al comma 3.

 

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e' effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e degli  ulteriori  criteri  stabiliti  nell'allegato  4  al  presente decreto. I rifiuti sono  ammessi  in  deposito  sotterraneo  solo  se

compatibili con tale valutazione.

  

3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che  possono subire  trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:

a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili  di  reagire  a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi: un cambiamento di volume; una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;

 

c) i rifiuti biodegradabili;

d) i rifiuti dall'odore pungente;

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica  o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:

      provocano  concentrazioni  di  gas  tossici  per  le  pressioni parziali dei componenti;

      in  condizioni  di  saturazione  in  un   contenitore   formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che  corrisponde al limite inferiore di esplosivita';

    f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto  conto  delle condizioni geomeccaniche;

    g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione  spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i  prodotti  gassosi,  i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

  

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che  richiede  l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che  il  livello  di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.

  

5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i differenti  gruppi  di  compatibilita' devono   essere   fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

 

Art. 10 - Deroghe

 

1.  Sono  ammessi  valori  limite  piu'  elevati  per  i  parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8  e  9  del  presente  decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione  di  rischio,  con  particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base  alla  valutazione  dei rischi;

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa discarica e delle zone limitrofe;

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

  

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita' territorialmente  competente  puo' stabilire  limiti  piu'   elevati coerenti con tali concentrazioni.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  seguenti parametri:

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a  e 6;

b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;

c) PCB di cui all'art. 5, comma 2;

d) carbonio organico totale  (TOC)  e  pH  nelle  discariche  per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi  stabili  e non reattivi;

e) carbonio organico totale (TOC) nelle  discariche  per  rifiuti pericolosi.

  

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e  tutela  del territorio, nell'ambito degli obblighi di  relazione  sull'attuazione della direttiva  1999/31/CE previsti  dall'art.  15  della  medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo  sulla  base delle informazioni ricevute dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998,  n. 372. La relazione e' elaborata in base al questionario  adottato  con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.

 

Art. 11  - Abrogazioni

 

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' abrogato  il  decreto  ministeriale  3  agosto  2005  del Ministro dell'ambiente e tutela  del  territorio,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2005, n. 201, Serie Generale.

 

Il presente decreto sara' sottoposto  al  preventivo  controllo  di legittimita' della Corte  dei  Conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 settembre 2010

 

Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

Prestigiacomo

 

 

Il Ministro

dello sviluppo economico, ad interim

Berlusconi

 

 

Il Ministro della salute

Fazio

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 10, foglio n. 5  


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Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Regione Piemonte, D. D. n. 480/2010

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