Decreto Ministeriale n. 101 - 2003

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09 maggio 2003, n. 106

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 Realizzazione della mappatura

 

1.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle  attivita'  di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n.  257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

 

2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per   la  protezione dell'ambiente  ed  i  servizi  tecnici  (APAT), dell'Istituto  superiore  di  sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per  la  prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  all'allegato  B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

  

3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi  da effettuare  e  le  relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il  30  giugno,  dalle  regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano.  Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo  quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale  delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001,

n. 93.

Art. 2.

 Criteri per la mappatura e per l'individuazione  interventi urgenti

 

1. La mappatura consiste:

a) in  una  prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla  presenza  di  amianto nell'ambiente naturale o costruito;

b) in  una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi  della  lettera a),  nei  quali  e'  accertata  la presenza di amianto,   nell'ambiente   naturale  o costruito,  tale  da  rendere necessari interventi di bonifica urgenti.

 

2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata secondo  le  categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi  tutti  i  siti  -  compresi  quelli per  i  quali sono gia' disponibili  dati  derivati  da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei  quali  sia  effettivamente  accertata  una  presenza di amianto, nonche'  le  ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3.  La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

4.  A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.

  

Art. 3.

Strumenti per la realizzazione della mappatura

 

1.  La  mappatura  delle zone interessate dalla presenza di amianto deve  essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su  base  territoriale  (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni  e  le  interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo   nazionale   ambientale  (SINANET)  ed organizzato  nel seguente modo:

a) gestione anagrafica dei punti;

b) gestione  dei  dati  del  sito  e  dei  monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;

c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto,  corredati  dai  dati sulla  loro  quantita'  suddivisa tra materiali  friabili  e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.

 

2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.

 

Art. 4.

 Interventi di bonifica

 

1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni  interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.

 

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita' di attuazione.

 

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province autonome  di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.

 

5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute,  dalle  regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato.

 

6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Art. 5.

 Copertura finanziaria

 

1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura  dei  siti  inquinati  e  gli interventi di bonifica di particolare   urgenza,  si   fa   fronte  con  le  risorse  previste dall'articolo  20  della  legge  23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.

  

2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

 

Il presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 18 marzo 2003

                   Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio

Matteoli

 

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

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Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

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