Decreto del Presidente della Repubblica n.215/1988

Si attuano le direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana il seguente decreto:

Art. 1. Campo di applicazione.

 - 1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

 

Art. 2. Esclusioni dal campo di applicazione.

- 1. Le norme del presente decreto non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso i Paesi terzi; c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione; d) all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

Art. 3. Adeguamenti tecnici.

- 1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

 

Art. 4. Immissione sul mercato.

Art. 1. Campo di applicazione.

 - 1. Il presente decreto regola le restrizioni in materia di immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.

 

Art. 2. Esclusioni dal campo di applicazione.

- 1. Le norme del presente decreto non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso i Paesi terzi; c) al transito sottoposto a controllo doganale, purché non si dia luogo ad alcuna trasformazione; d) all'immissione sul mercato strettamente finalizzata a scopi di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

Art. 3. Adeguamenti tecnici.

- 1. I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.

 

Art. 4. Immissione sul mercato.

- 1. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. 3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. 5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

 

Art. 5. Etichettatura.

- 1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2: a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4; b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5; c) amosite: CAS n. 12172-73-5; d) antofillite: CAS n. 77536-67-5; e) actinolite: CAS n. 77536-66-4; f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.

 

Art. 6. Decorrenza degli effetti.

- 1. Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 7. Sanzioni.

- 1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonché l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. 3. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. 5. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilità di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

 

Art. 5. Etichettatura.

- 1. I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non è previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 2: a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4; b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5; c) amosite: CAS n. 12172-73-5; d) antofillite: CAS n. 77536-67-5; e) actinolite: CAS n. 77536-66-4; f) tremolite: CAS n. 77536-68-6.

 

Art. 6. Decorrenza degli effetti.

- 1. Le prescrizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 3, e nell'art. 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 7. Sanzioni.

- 1. Chiunque immette sul mercato o commercializza le sostanze ed i prodotti di cui all'allegato 1, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

Allegato 1 1. Divieti.

1.1. Crocidolite (CAS n. 12001-28-4) e prodotti che la contengono: è vietata salvo le deroghe di cui al punto 2.1. 1.2. Crisotilo (CAS n. 12001-29-5). Amosite (CAS n. 12172-73-5). Antofillite (CAS n. 77536-67-5). Actinolite (CAS n. 77536-66-4). Tremolite (CAS n. 77536-68-6): vietati solo ove contenuti nei seguenti prodotti: a) i giocattoli; b) i materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo; c) i prodotti finiti sotto forma di polvere, venduti al dettaglio al pubblico; d) gli articoli per fumatori, quali pipe per tabacco, bocchini per sigarette e bocchini per sigari; e) i vagli catalitici ed i dispositivi di isolamento destinati a essere incorporati negli apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto; f) le pitture e le vernici. 2. Deroghe. 2.1. Prodotti che contengono crocidolite, comprese le fibre e i semi lavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento- amianto; purché non impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti agli acidi ed alle alte temperature; c) convertitori di coppia. 2.2. Composti bituminosi e similari contenenti fibre di amianto di cui al punto 1.2. destinati ad essere applicati a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione della corrosione.

Allegato 2 -disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti contenenti amianto.

1. I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso:

a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di lunghezza;

b) essa è divisa in due parti: 1) la parte superiore (h1 - 40% H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero;

2) la parte inferiore (h2 - 60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;

c) se il prodotto contiene crocidolite, l'espressione "contiene amianto" del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente "contiene crocidolite/amianto blu". L'etichetta di tali prodotti deve tuttavia comprendere l'iscrizione "contiene amianto". Modello dell'etichetta

d) se l'etichettatura e' effettuata mediante una stampigliatura diretta sul prodotto, e' sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo

 

2. L'etichetta deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

a) su ciascuna unita' consegnata indipendentemente dalla sua dimensione;

b) se un prodotto comporta elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l'etichetta. Si può rinunciare all'etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato non e' possibile apporre un'etichetta sull'elemento.

 

3. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto imballati.

 

3.1. I prodotti contenenti amianto imballati devono recare sull'imballaggio un'etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

a) il simbolo e l'indicazione dei relativi pericoli, conformemente al presente allegato;

b) istruzioni di sicurezza da scegliersi in conformità delle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari per il prodotto di cui trattasi. Se sull'imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui alle lettere a) e b).

 

3.2. L'etichettatura prevista al punto 3.1.: a) deve essere effettuata su un'etichetta saldamente apposta sull'imballaggio o b) deve essere effettuata su un'etichetta volante fermamente attaccata all'imballaggio o c) deve essere direttamente stampata sull'imballaggio.

 

3.3. I prodotti contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati prodotti imballati e vanno etichettati conformemente al punto 3.2. Allorché dei prodotti siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unita' consegnate deve essere accompagnata da un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

 

4. Etichettatura dei prodotti contenenti amianto non imballati. Per quanto riguarda i prodotti non imballati contenenti amianto, l'etichettatura conformemente al punto 3.1. deve essere effettuata mediante: a) un'etichetta saldamente apposta sul prodotto contenente amianto; b) un'etichetta volante fermamente attaccata al prodotto o c) stampa diretta sul prodotto, oppure, ove non possono venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte del prodotto, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un'avvertenza recante un'etichettatura conforme al punto 3.1.

 

5. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l'etichetta apposta sul prodotto che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate al prodotto considerato, ed in particolare dalle seguenti: a) lavorare possibilmente all'aperto o in locale aerato; b) utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere. Allorché sia necessario l'impiego di utensili ad alta velocità questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi; c) se possibile inumidire prima di tagliare o forare; d) inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

 

6. L'etichettatura di un prodotto per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l'impiego possa liberare fibre di amianto, dovrebbe se necessario recare la seguente istruzione di sicurezza "sostituire in caso di usura".

 

7. L'immissione sul mercato nazionale dei prodotti contenenti amianto e' ammessa a condizione che le indicazioni che figurano sull'etichetta siano redatte in lingua italiana.

Avv. Ezio Bonanni e parere on-line

Decreto del Presidente della Repubblica n.215/1988

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti