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Prepensionamento amianto: la tutela legale

Prepensionamento amianto. Tutti i lavoratori esposti ad amianto hanno diritto alle maggiorazioni contributive, anche se non sono ancora ammalati. Invece, quelli malati, hanno diritto alle maggiorazioni con l'art. 13, co. 7, L. 257/92, che è sempre pari al 50% del periodo di esposizione. Questi contributi aggiuntivi sono utili sia per il prepensionamento amianto, che per rivalutare l'entità dei ratei in godimento.

Oltre al c.d. prepensionamento ex art. 13, co. 7, L. 257/1992, vi è anche il diritto alla pensione amianto. Siamo di fronte ad una prestazione di pensione invalidità amianto, che è riservata ai lavoratori malati di amianto. Per poter ottenere l'immediato pensionamento, è sufficiente dimostrare un danno biologico amianto ed ottenerne il riconoscimento. 

Assistenza legale per prepensionamento amianto

Lo studio legale dell'Avvocato Bonanni e il suo staff forniscono l'assistenza legale per la pensione anticipata amianto. Questo diritto si può ottenere sia con i c.d. benefici amianto che con la nuova procedura dell'art. 1, co. 250, L. 232/2016, che è stata recentemente riformata (L. 28/2019). Infatti, con la riforma del 2020, amianto pensione per i lavoratori malati di malattie asbesto correlate, si può ottenere in caso di riconoscimento, senza limiti.

Mentre, invece, in precedenza, soltanto coloro che erano malati di asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma di origine professionale, potevano godere di questo amianto prepensionamento. L'Avv. Ezio Bonanni, già dal gennaio 2000, ha attivato le procedure di prepensionamento amianto. Ovvero, la tutela legale per l'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto.

Prepensionamento amianto

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Benefici contributivi lavoratori malati di amianto

L'Avv. Ezio Bonanni dalla disamina dell'art. 13, co. 7, L. 257/1992, ha tratto lo spunto per ulteriori tutele per i lavoratori esposti a polveri e fibre di asbesto. Infatti, le fibre dei minerali di amianto sono lesive per la salute, perché provocano infiammazioni e cancro, come chiarito dallo IARC.

Tra gli organi colpiti vi sono quelli del tratto respiratorio, gastrointestinale e le sierose. Queste ultime, sono quelle più lese dalle fibre di amianto. A partire da quella della pleura, sulla quale le fibre provocano ispessimenti e placche pleuriche ed, infine, il mesotelioma pleurico. Poi, vi sono tutte le altre sierose, quella del peritoneo, che avvolge lo stomaco e per cui le fibre provocano il mesotelioma peritoneale. Così, per quanto riguarda il pericardio, con il tumore del pericardio (mesotelioma pericardico). Poi, la tunica vaginale del testicolo, con il mesotelioma testicolare. In più, le fibre provocano l'asbestosi, che spesso evolve nel cancro dei polmoni. Inoltre, recentemente, anche il tumore della laringe è, con certezza, riconducibile all'asbesto.

Infine, per limitarci alle patologie della lista I dell'INAIL, anche il tumore delle ovaie. Poi, ci sono tutte le altre neoplasie, tra le quali il tumore della faringe, dello stomaco, del colon retto. Queste sono inserite nella lista II dell'INAIL, prive della c.d. presunzione legale di origine, ma per cui vi è il diritto al riconoscimento e, poi, ancora, il tumore dell'esofago, lista III.

In questo contesto, in caso di riconoscimento di una di queste patologie, vi è il diritto alle c.d. maggiorazioni per esposizione ad amianto.

La posizione contributiva del lavoratore esposto, che ha subito un danno biologico per patologia asbesto correlata, deve essere rivalutata con il coefficiente 1,5. In questo modo, è possibile ottenere, sia il prepensionamento per amianto, pari alla metà del tempo di esposizione, sia la rivalutazione delle pensioni amianto. 

Differenze con i benefici amianto per sola esposizione

La fattispecie legale dell'art. 13, co. 7, L. 257/1992, è differente rispetto a quella di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992. Infatti, per tanti anni, i lavoratori hanno potuto invocare il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Senza che fosse necessario dimostrare un danno biologico, perché le fibre sono già dì per sé dannose per la salute, come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione.

L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni proseguono l'assistenza legale anche per i lavoratori soltanto esposti ad amianto. Come già, più volte, ribadito, l'Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della difesa legale delle vittime dell'amianto in Italia. Proprio sulla base della normativa amianto e, quindi, della L. 257/1992, che sono state elaborate le prime tutele. 

In primo luogo, la tutela è quella dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, pur con tutti gli ostacoli frapposti, e che hanno scatenato un lungo contenzioso.

Infatti, le fibre attivano quel processo infiammatorio, che sta alla base, poi, anche del cancro da amianto (Cass., IV Sez. Pen., n. 45935/2019). Per questi motivi, quindi, a titolo di risarcimento previdenziale, i lavoratori esposti ad amianto hanno beneficiato di una maggiorazione che era utile per il prepensionamento per malattia.

Poi, nel tempo, l'originaria norma dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, ha subito delle modifiche. Infatti, con l'art. 47, L. 326/03, sono stati posti i primi paletti, con la riduzione del coefficiente ad 1,25, utile solo per la maggiorazione della prestazione.

Sono state salvate alcune fattispecie, stabilite dall'art. 47, co. 6bis L. 326/03, e poi, l'art. 3, co. 132, L. 350/03, che hanno permesso di applicare, per alcuni, la vecchia amianto normativa pensione. In questo modo, è stato superato anche il termine per il deposito della domanda all'INAIL (15.06.2005), inapplicabile per coloro che hanno diritto alla salvaguardia. Tuttavia, in questo contesto si è generato un forte contenzioso. Negli ultimi tempi, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni sono intervenuti per sanare questa ferita.

Come ottenere i benefici amianto art. 13,  co. 7, L. 257/92

Per questi motivi, si è reso preferibile, in seguito al controllo sanitario, dimostrare un danno amianto anche fosse all'1%, per poter beneficiare delle maggiorazioni con l'art. 13, co. 7, L. 257/1992. Questo beneficio è dovuto sempre nella misura dell'1,5 del periodo svolto in attività di lavoro in esposizione ad amianto. Ogni anno di esposizione ad asbesto, vale un anno e mezzo, ai fini del prepensionamento per patologia, ovvero ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.

Non ci sono limiti relativi alla domanda all'INAIL entro il 15.06.2005, e quello dei 10 anni, ed in più, si supera anche il problema della prescrizione benefici amianto. Infatti, la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 25000/2014, ha stabilito la prescrizione dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Questa prescrizione decennale benefici amianto ha comportato l'estinzione, in molti casi, del diritto ai benefici amianto di molti lavoratori. Questi ultimi erano stati indotti ad attendere la data del pensionamento. In questo modo, l'INPS ha avuto gioco facile nell'eccepire la prescrizione.

In molti casi, l'Avv. Ezio Bonanni è riuscito a superare l'eccezione di prescrizione prepensionamento amianto, ma in altri casi no. Allora, per poter ovviare a queste problematiche, è importante eseguire la sorveglianza sanitaria, in modo tale che, dimostrato un danno amianto anche infiammatorio, si può ottenere la contribuzione aggiuntiva amianto con l'art. 13, co. 7, L. 257/1992.

La Cassazione si pronuncia sul termine di decadenza

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al termine di decadenza previsto dall’art. 47 della L. 326/2003, inserito per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.

 

Con la sentenza 2243/2023 ha così affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL. Nello specifico la sentenza, depositata il 25.01.2023, fa riferimento testualmente a errori commessi dalla Corte di Appello di Roma e dal Tribunale di Latina.

 

"alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL".

Pensione invalidità amianto: prepensionamento amianto

Nel caso in cui, pur con l'accredito delle maggiorazioni amianto non si raggiungesse il diritto alla pensione, a questo punto, si può fare la domanda della pensione invalidità amianto. Infatti, l’articolo 1, comma 250, della legge prepensionamento 232/2016, ha sancito il diritto all’immediato pensionamento.

Originariamente, solo in caso di mesotelioma, asbestosi e tumore del polmone, si poteva beneficiare della pensione invalidità amianto. Con la ricente riforma, invece, sono caduti questi paletti. Quindi, tutti coloro che, anche non assicurati INAIL, sono riconosciuti per malattia asbesto correlata, hanno diritto alla pensione amianto invalidità.

Si tratta, in sostanza, di amianto pensione anticipata, che consiste nella collocazione immediata in pensione. I requisiti, sono costituiti, sia dal danno biologico amianto, sia dall'anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5.

 

È possibile, in questo caso, ottenere questa tutela, secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 34/2020, con domanda di pensione entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non si rispettasse questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. 

Si deve precisare che la prestazione è incompatibile con la rendita INAIL. Quindi, si deve verificare se sia il caso di mantenere quest'ultima e utilizzare le norme ordinarie di pensionamento della vittima.