Decreto Attuativo Fondo Vittime Dell'Amianto

Il decreto interministeriale (Lavoro-MEF) di natura regolamentare riguarda la creazione del Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’art.1, comma 241-246 della legge 28 dicembre 2007, n.244.

 

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore di sedici membri. Inoltre il decreto disciplina le regole sulla prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto. Questo regolamento riporta tutti i dettagli sull’organizzazione, il finanziamento e il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto.

 

Il Fondo per le vittime dell’amianto si avvale per l’erogazione della prestazione ai lavoratori esposti alle fibre di amianto. In più ha il compito di riscuotere le addizionali previste.

La prestazione aggiuntiva del Fondo è fissata in una misura percentuale della rendita. È calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori. 

La prestazione aggiuntiva è erogata dall’INAIL. Sarà corrisposta alla vittima tramite due acconti e un conguaglio. Il primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo della rendita. Il secondo acconto è, invece, erogato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine il conguaglio è corrisposto entro i sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo al primo acconto.

 

I titolari della rendita, a cui non viene erogata la prestazione aggiuntiva del Fondo o viene corrisposta di valore errato, possono fare ricorso all’INAIL, secondo la disciplina prevista dall’art.104 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

 

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