Il decreto interministeriale (Lavoro-MEF) di natura regolamentare riguarda la creazione del Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’art.1, comma 241-246 della legge 28 dicembre 2007, n.244.
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore di sedici membri. Inoltre il decreto disciplina le regole sulla prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto. Questo regolamento riporta tutti i dettagli sull’organizzazione, il finanziamento e il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto.
Il Fondo per le vittime dell’amianto si avvale, a titolo gratuito, per l’erogazione della prestazione ai lavoratori esposti alle fibre di amianto. In più ha il compito di riscuotere le addizionali previste.
La prestazione aggiuntiva del Fondo è fissata in una misura percentuale della rendita. È calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori.
La prestazione aggiuntiva è erogata dall’INAIL. Sarà corrisposta alla vittima tramite due acconti e un conguaglio. Il primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo della rendita. Il secondo acconto è, invece, erogato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine il conguaglio è corrisposto entro i sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo al primo acconto.
I titolari della rendita, a cui non viene erogata la prestazione aggiuntiva del Fondo o viene corrisposta di valore errato, possono fare ricorso all’INAIL, secondo la disciplina prevista dall’art.104 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.