Errore medico: prova del nesso causale e risarcimento

In caso di errore medico è importante acquisire la prova del nesso causale per ottenere il risarcimento. L'Avv. Ezio Bonanni è uno specialista nell'assistenza di tutti coloro che hanno subito dei danni per colpa medica. Tutti coloro che ritengono di aver subito dei danni a fronte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, possono rivolgersi all'Avv. Ezio Bonanni. 

Errore medico

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Risarcimento danni in malasanità: la prova

Con riferimento all'azione legale di risarcimento danni per errore medico e malasanità, è necessaria la prova del nesso causale. Infatti si può chiedere il risarcimento dei danni se si dimostra il pregiudizio e la sua imputabilità alla struttura o al sanitario. In sostanza il nesso causale è il legame dell'evento con condotte attive o omissive, contrarie ai doveri.  

 

Ai fini della conferma del nesso causale è rilevante prima di tutto la condotta attiva, contraria ai doveri propri dell'obbligazione medica. Poi rileva anche la condotta omissiva, ai sensi dell'art. 40 II comma, c.p.. In altre parole, nel momento in cui non si compie un'azione che si ha l'obbligo di compiere, si risponde dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico di evitare. In questo caso si risponde come se lo si fosse causato venendo meno agli obblighi della posizione di garanzia.

 

Inoltre, è sufficiente anche la concausa ai sensi dell'art. 41 c.p., sul principio dell'equivalenza causale. Naturalmente in sede penale occorre dimostrare il nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre in sede civile basta la regola di giudizio applicabile è quella della rilevante probabilità, ovvero il superamento del 50%+1. 

 

Danni da malasanità e la Legge Gelli

Nel caso di prova dell'evento e del nesso causale, sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali subiti dal paziente. Le norme di ordine generale sono quelle dettate dalla recente normativa, di cui alla L. 24/17, Legge Gelli

 

Dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco, la responsabilità della struttura sanitaria per somministrazione di cure inadeguate o non sicure rimane di tipo contrattuale. Recentemente la Corte d'Appello dell'Aquila, sez. I, sentenza 1112/2022 ha chiarito infatti come sulla struttura sanitaria incomba una responsabilità di tipo contrattuale che prescinde da chi in concreto abbia commesso l’errore. Ciò significa che l’ente ospedaliero risponde non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell’opera svolta dai propri dipendenti o di ausiliari (personale medico e paramedico).

 

In questo ambito, l'avv. Ezio Bonanni, con il suo studio legale, ha ottenuto significativi risultati. Tanto più che la stessa associazione ONA ha istituito un particolare dipartimento in tema di responsabilità medica.

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 18341/2013

In tema errore medico, prova del nesso causale e risarcimento, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare SS.UU. 15533/01. Sulla base di tale importante pronuncia, in tema di responsabilità medica, l'onere della prova dell'esatto adempimento è a carico della struttura sanitaria e del medico. Infatti, il paziente deve dimostrare solo l'evento e cioè il danno biologico e il nesso causale. Quindi assolto tale onere, è dovuto il risarcimento del danno.

 

Ciò è stato ribadito da tutta la giurisprudenza, tra cui Cass. Civ. sezione terza, sentenza n. 18341 del 31 Luglio 2013. In questo contesto, anche dopo la Legge Gelli, è stato ribadito che la responsabilità medica è regolata da queste specifiche disposizioni in materia di onere della provaQuindi la Suprema Corte ricorda come ai fini dell'addebito del risarcimento ex art. 1218 c.c. il creditore (paziente) ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di cura. Inoltre deve dimostrare il pregiudizio subito e il nesso causale intercorrente tra questo e la condotta del medico.

 

Pertanto, il sanitario, al contrario, per liberarsi da responsabilità deve dimostrare che l'eventuale lesione verificatasi dipende da circostanza a lui non imputabile. Tale prova può essere raggiunta nel caso l'intervento comporti difficoltà di eccezionale gravità. In più deve dimostrare di avere adottato tutte le migliori pratiche, coerenti con i protocolli ovvero le linee guida.

 

Nesso causale e giudizio controfattuale

Il giudizio contro-fattuale è l'operazione intellettuale che segue una progressione di procedimenti logici. Innanzitutto, ai fini di tale giudizio è richiesta la descrizione fattuale dell'accaduto. Una volta accertata l'esplicazione dei fatti, il giudizio esplicativo sarà possibile chiedersi cosa sarebbe successo se fosse stata posta in atto la condotta doverosa, il giudizio predittivo

 

Quindi, la Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 11 luglio 2013, n. 29886, offre un lucido esempio di tale iter motivazionale. Si fa riferimento all'ipotesi di reato dell'art. 590 c.p., in relazione all'art. 583, co. 1, n. 1, c.p.. Dunque, occorre la verifica che avendo tenuto la condotta doverosa l'evento non si sarebbe verificato.

 

Nel caso specifico la malattia durò nove anni e ciò perché fu dimenticata una garza nel corpo del paziente nel corso di un intervento chirurgico. La qualificazione della mancata rimozione del corpo estraneo come elemento accidentale, piuttosto che come causa o concausa dell'evento, hanno imposto alla Corte di procedere applicando diversi principi.

Sentenza Franzese: i criteri del nesso causale

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 30328/2002, la sentenza Franzese, hanno costituito una vera  e propria pietra miliare in tema di nesso causale in materia penale. Quindi, si è affermato il principio di formulazione del giudizio di nesso causale secondo il criterio alto o elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica ai fini della relazione eziologica tra omissione ed evento. Esso, a sua volta, deve essere contemperato dal richiamo ai principi del sapere scientifico riferibili al caso concreto.

 

Tuttavia, oltre a questo, la Cassazione ha fondato la sua decisione proprio sul giudizio controfattuale. Infatti, nel caso concreto, anche qualora si fosse proceduto all'immediata rimozione chirurgica del corpo estraneo l'evento doloroso e le altre conseguenze pregiudizievoli connesse allo stato ansioso non sarebbero state eliminate. Non sarebbero, in realtà, nemmeno state ridotte, trovando la loro causa efficiente in una patologia preesistente.

 

Questi principi hanno poi trovato applicazione anche in tema di responsabilità per malattia professionale, in particolare per le malattie asbesto correlate

Giudizio controfattuale per la conferma del nesso causale

La Corte di legittimità, a partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 30328/2002, ha sovente precisato la necessità del giudizio controfattuale. Esso, consente, infatti, di stabilire l'effettiva rilevanza della condotta del sanitario e, di conseguenza, l'effetto salvifico delle cure omesse. Ciò impone che la decisione sia ancorata a leggi scientifiche e a dati fattuali. Pertanto, l'analisi dovrà essere rivolta all'andamento della malattia, al tasso usuale di efficacia delle terapie e i fattori incidenti su questa. 

 

Su tali affermazioni si fonda anche la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, n° 23339/2013. Il nodo gordiano del nesso causale nei reati omissivi può essere sciolto, dunque, solo con il giudizio controfattuale. Esso è un'operazione intellettuale bifasica, nella quale prima occorre descrivere l'accaduto, accertando cosa sia avvenuto. Solo dopo il "giudizio esplicativo", è possibile domandarsi, tramite il  "giudizio predittivo", cosa si sarebbe verificato se fosse intervenuta la condotta doverosa. Questo è assai rilevante, in quanto il giudizio predittivo può essere ritenuto valido anche qualora vi siano esiti non coincidenti con la verità processuale oltre ogni ragionevole dubbio. Al contrario, il giudizio esplicativo deve raggiungere la certezza processuale in merito all'effetto impeditivo che avrebbe avuto la condotta doverosa.

 

Errore medico e reati omissivi impropri

Pertanto, in relazione ai reati omissivi impropri, la situazione tipica da cui discende l'obbligo di attivazione, di facere, in particolare del medico, non può essere individuata in termini dubitativi. In caso contrario non si avrebbe la fattispecie tipica di omissione.

 

Giudizio esplicativo e predittivo si sviluppano su piani correlati ma diversi, ciò ha indotto la Suprema Corte ad escludere che lacune conoscitive del giudizio esplicativo possano essere colmate dalla particolare evidenza salvifica del mancato comportamento doveroso.

Senza una delineazione fattuale adeguata, l'effetto salvifico può essere delineato solo in termini astratti, non avendo una base concreta idonea a sorreggerlo.