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Giurisprudenza della Cassazione Penale

Cassazione penale Sez. II n. 1431/14

Archiviazione fatta de plano dal Gip di Cassino La Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso (/website/data/filescorrelati/sentenza n. 2592.2013.pdf)


Cassazione Penale, Sez. II, 07 maggio 2014, n. 18778

Commento dell'Avv. Ezio Bonanni

Con sentenza del 07 maggio 2014, n. 18778, la Corte Penale di Cassazione ha affrontato il tema della c.d. usura in concreto. Sul punto si ricorda la distinzione tra usura presunta, per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite del tasso-soglia; e  usura in concreto, nel qual caso sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, pur se inferiori al limite previsto dal tasso-soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni, similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p.). In particolare, con la presente decisione la Cassazione ha affermato i seguenti principi diritto. Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione. In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) la "condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la "condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo "stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli). In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post. In tema di c.d. usura in concreto (art. 644, commi 1 e 3, seconda parte, c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione (/website/data/files/cass pen 2014 18778.pdf)


Cassazione penale n. 43347/09

Costituisce reato di Truffa contrattuale minimizzare i rischi e non rilevare con dovizia di particolari tutti gli elementi di una operazione finanziaria proposta al cliente (/website/data/files/cassaz. penale n. 43347 del 13.11.2009.pdf)


Cassazione penale n. 12028 del 19/02/2010

La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) è parte integrante del costo del denaro e concorre alla formazione del costo del denaro (/website/data/files/cassa - orsini - cms n.12028-10.pdf)


Cassazione penale n. 28743 del 14.05.2010

2^ Sentenza della Cassazione che ribadisce come la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) è parte integrante del costo del denaro e concorre alla formazione del costo del denaro (/website/data/files/cassazione cms 28743 del 14.05.2010.pdf)


Cassazione Penale n.4669/11 del 19.12.2011

Cassazione Penale n.46669/11 del 19.12.2011(/website/data/files/cassazione de masi.pdf)


Cassazione Penale n. 33331 del 08.09.2011

Cassazione Penale n. 33331 del 08.09.2011 (/website/data/files/cassazione n. 33331 del 08.09.pdf)


Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

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